Trasporto in conto proprio di rifiuti edili : nessun registro

L’articolo 4 comma 1 paragrafo b) del Decreto Legislativo n. 121/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177/2011 (decreto che ha esteso alle persone giuridiche la responsabilità  amministrativa per danni ambientali), è contenuto anche l’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti a favore di alcuni soggetti.
Per l’attività di trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 212 comma 8, sono esonerate, dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, alcune categorie di soggetti che, avendone la facoltà, non aderiscono al Sistri:
1) gli imprenditori agricoli definiti dall’art. 2135 del codice civile;
2) gli enti e le imprese che producono rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo.
Questa disposizione entra in vigore a partire dal 16/08/2011.
Questa semplificazione è frutto dell’attività sindacale fatta da CNA insieme alle altre organizzazioni imprenditoriali.
Per qualsiasi informazione, le imprese possono prendere contatto con l’ufficio Ambiente della CNA alla nuova sede di Prato in via delle Pleiadi, 49 – parco Prato COOP – oppure telefonando al n° 0574 630022 (Lorenzo Pasquini).

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