È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 dello scorso 18 luglio il Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia che definisce il funzionamento del FSBA, Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato.
Il Fondo è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e dell’art. 27, del D.Lgs n.148/2015 e nasce con l’obiettivo di sostenere il reddito dei lavoratori delle imprese artigiane. Oggi la Bilateralità artigiana costituisce una componente essenziale del nuovo welfare. FSBA interviene infatti a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a EBNA/FSBA, con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.
Con il recente Decreto il Fondo di Solidarietà è operativo e le imprese possono presentare, previo accordo sindacale, le domande di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro in caso di difficoltà aziendale come previsto agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 148/2015.
Per informazioni contattare Antonio Piacentini (a.piacentini@pistoia.cna.it – 0573 92 11)