Semplificazione del durc: emissione in tempo reale e validità di 120 giorni

 

Dal 1 luglio è in vigore la nuova procedura on line per la richiesta dei Durc. Le aziende potranno procedere anche personalmente alla richiesta ovvero continuare ad avvalersi dei servizi di CNA.

La validità del documento passa a 120 giorni dalla richiesta e quindi la scadenza sarà indicata nel documento rilasciato dall’Istituto.

Le novità più importanti sono che dal 01 giugno è pienamente efficace la previsione di una franchigia di 150€ di scostamento, considerato non grave, tra debiti e versamenti, soglia sotto la quale il nuovo Durc viene ora emesso comunque con esito positivo, così come nel caso di rateazioni in essere e di contenziosi amministrativi o giudiziali in atto.

La nuova verifica, esclusivamente effettuata in via telematica, ha ora riscontro ed esito in tempo reale e sostituisce ad ogni effetto il Durc, per quanto attiene le procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati in edilizia, per il rilascio delle attestazioni SOA e per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti.

Inoltre il medesimo documento di regolarità, emesso in ".pdf", sarà valido anche in caso di successive richieste, nell’arco dei centoventi giorni di validità dello stesso, mentre i Durc richiesti prima del 01 giugno 2015 ed in corso di validità, possono essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla precedente disciplina.

La verifica della regolarità

Con le nuove procedure, i soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, possono accedere all’informazione, tramite sistema telematico e soprattutto in tempo reale, della situazione dei pagamenti dovuti dall’impresa interessata verso l’Inps, l’Inail e le Casse Edili, in relazione ai lavoratori subordinati, e ai collaboratori coordinati e continuativi, ricomprendendo quindi tutti i soggetti iscritti obbligatoriamente alla gestione separata, presenti all’interno dell’impresa stessa. Vi rientrano anche i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi.

La regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti e scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, sempreché sia scaduto anche il termine per la presentazione delle corrispondenti denunce retributive.

Ad esempio una verifica della Regolarità contributiva effettuata il 10 giugno 2015, attesterà i pagamenti dovuti e scaduti al 30 aprile.

Se l’azienda infine è di nuova costituzione e se non risultava ancora costituita all’ultimo giorno del secondo mese precedente alla data della verifica di regolarità, vi sarà l’indicazione della data di decorrenza dell’iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

La possibilità di effettuare la verifica della regolarità è vincolato dal possedere una delega specifica, che il soggetto delegante dovrà inviare agli Istituti e che sarà conservato da parte del soggetto delegato che effettuerà la verifica sotto la propria responsabilità. E’ quindi necessario che sia formalmente data una delega a CNA.

La mancanza della regolarità e le cause ostative

Se risultano delle discrepanze tali da non permettere di attestare in tempo reale la regolarità contributiva, viene trasmesso da parte dell’Ente una e-mail-Pec all’interessato direttamente o al soggetto delegato, un invito a regolarizzare, che dovrebbe riportare l’analitica indicazione delle cause di irregolarità.

I termini per la regolarizzazione sono fissati in quindici giorni dalla notifica di invito alla regolarizzazione.

Non è però attestabile l’irregolarità della richiesta, nell’eventualità che l’azienda proceda alla regolarizzazione entro la definizione dell’esito della verifica, entro cioè il trentesimo giorno dalla data del primo invito ricevuto.

Decorsi inutilmente i quindici giorni assegnati per la regolarizzazione, il risultato di Durc negativo viene notificato unicamente ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione telematica, nell’arco di trenta giorni dalla data della prima richiesta, facendo eventualmente scattare anche i controlli, anche a campione, da parte delle amministrazioni procedenti.

Sono ostativi all’emissione del Durc regolare, ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, accertate con provvedimenti amministrativi o giudiziali in via definitiva, commesse dal datore di lavoro o dal dirigente responsabile, senza che sia rilevante la successiva sostituzione dell’autore dell’illecito.

In ordine alle violazioni sopra elencate ed attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai fini della regolarità contributiva, l’interessato anche adesso è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi alla Direzione territoriale del lavoro competente, che può verificarne la veridicità a campione.

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