Rifiuti e Sistri: obblighi in vigore dal primo gennaio 2015

Responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 188 del D.Lgs.152/2006)

Produttore/detentore

Le responsabilità della gestione dei rifiuti sono a carico del detentore/produttore iniziale che provvede direttamente al loro trattamento oppure li consegna:

– ad un intermediario,
– ad un commerciante,
– ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti,
– ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento e quando trasferisce i rifiuti per il trattamento preliminare ad un soggetto consegnatario dell’elenco precedente, la responsabilità, di regola, comunque sussiste.

La responsabilità del produttore/detentore può essere evitata con le modalità che riportiamo di seguito.

Se iscritto al Sistri:

– con l’iscrizione al Sistema e con il rispetto degli obblighi relativi, egli limita le responsabilità alla propria sfera di competenza stabilita dal sistema.

Se non iscritto al Sistri:

Viene contemplato il solo caso dei soggetti che, ai sensi dell’ art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi per i quali la responsabilità è esclusa, a seguito del conferimento di rifiuti:

a) al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;

b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, o alla scadenza dei 3 mesi abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è di 6 mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

Trasportatori

Gli enti o le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, sono sollevati dalle responsabilità quando conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della salute dell’uomo e dell’ambiente.

I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai precedenti detentori.

Restano fermi i casi di concorso di persone nel fatto illecito e quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006 sui transfrontalieri per le destinazioni verso l’estero.

È inoltre previsto che il trasportatore non sia responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico (articolo 193, comma 3)

Calcolo numero dipendenti

L’art. 188 ter comma 3 del DLgs. n. 152/2006 e smi, introdotto dall’art. 16 del DLgs. 3 dicembre 2010 n.205 stabilisce che ai fini dell’iscrizione il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero “delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

 

Registro di carico e scarico (art. 190 del DLgs. n. 152/2006)

I soggetti che rimangono obbligati al registro sono :

– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi di potabilizzazione, ecc. (art. 184 co. 3 lettere c, d, g);

– chiunque effettua a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi;

– le imprese e gli enti che svolgono operazioni di preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi;

– i nuovi produttori di rifiuti non pericolosi

– gli intermediari e commercianti senza detenzione di non pericolosi;

– in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

N. B.: Anche se l’articolo non tiene conto delle novità introdotte dal DM 24/4/2014, anche i seguenti soggetti non avendo più l’obbligo di adesione al Sistri, restano soggetti al registro:

– gli enti e le imprese, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi se hanno fino a 10 dipendenti:

* da attività di demolizione, costruzione e scavo, (art. 184, comma 3, lettera b),
* da lavorazioni industriali, (art. 184, comma 3, lettera c),
* da lavorazioni artigianali, (art. 184, comma 3, lettera d),
* da attività commerciali, (art. 184, comma 3, lettera e),
* da attività di servizio, (art. 184, comma 3, lettera f),
* da attività sanitarie, (art. 184, comma 3, lettera h),
* da attività agricole e agroindustriali;

– gli enti e le imprese produttori iniziali per l’attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi.

Esoneri

Non saranno soggetti al registro di carico e scarico:

1. coloro che aderiranno obbligatoriamente o volontariamente al Sistri, dalla data di effettivo utilizzo operativo del Sistema,

2. gli enti e le imprese produttori iniziali per l’attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi,

3. Gli imprenditori agricoli (art. 2135 del c.c.) produttori di rifiuti pericolosi, adempiono all’obbligo del registro con una delle seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni

– del formulario di identificazione

– oppure della copia della Scheda Sistri Movimentazione

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di questi rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta (articolo 183, comma 1, lettera pp).

4. I produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole e agro-industriali, di demolizione e costruzione, commerciali, di servizio e sanitarie (sono le attività diverse da quelle dell’art. 184 co. 3 lettere diverse da c, d, g).

5. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, adempiono all’obbligo di tenuta del registro attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede Sistri movimentazione relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore.

6. I centri di raccolta (dell’ articolo 183, comma 1, lettera mm) sono esclusi per le operazioni di gestione limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi può essere fatta una registrazione contestuale del carico e dello scarico al momento dell’uscita dei rifiuti dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun CER.

7. Le attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art. 266 comma 5).

8. I soggetti che svolgono attività di servizio alla persona (estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure), che producono il solo rifiuto pericoloso a rischio infettivo CER 180103 (aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono adempiere agli obblighi di registrazione con la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari (Legge 214/2011) se hanno fino a 10 dipendenti.

Se hanno invece più di 10 dipendenti sarebbero da iscrivere al Sistri, in quanto produttori iniziali di rifiuti pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali (art. 184 co. 3 lett. d del decreto 152). Comunque la casistica riguarda poche imprese e per il momento, in attesa di eventuali semplificazioni relative al Sistri richieste da CNA Nazionale, continuano a conservare in ordine cronologico i formulari.

Tenuta e compilazione dei registri

Le annotazioni di carico e scarico devono essere effettuate:

– per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione o dallo scarico;

– per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro10 giorni lavorativi dalla presa in carico e dallo scarico dei rifiuti originati da questa attività;

– per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell’operazione di trattamento;

– per gli intermediari e i commercianti, almeno 2 giorni lavorativi prima dell’avvio dell’operazione ed entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione dell’operazione.

Modelli di registro

I registri sono preventivamente numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri si intendono correttamente adempiuti anche con l’utilizzo di carta formato A4, regolarmente numerata.

I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

I modelli del registro sono quelli contenuti nel DM 148/98:

Modello A (per tutti i soggetti, tranne gli intermediari e commercianti senza detenzione),

Modello B (per intermediari e commercianti senza detenzione).

Le quantità possono essere annotate in litri o in Kg.

I registri devono essere resi disponibili all’autorità di controllo.

Conservazione:

I registri, integrati con i formulari o con le schede Sistri movimentazione, devono essere conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione, presso ogni impianto di produzione o, se questo risulta troppo oneroso, nel sito di produzione.

Formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193 del DLgs. 152/2006)

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese che non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al Sistri, i rifiuti sono accompagnati dal formulario, il cui modello e i cui contenuti sono definiti dal DM 145/98.

I formulari sono vidimati dall’Agenzia delle entrate o dalle CCIAA o dagli uffici regionali o provinciali competenti in materia di rifiuti, gratuitamente e senza alcun diritto di imposizione tributaria.

I formulari devono essere emessi da tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze (DM 29/11/78), la fattura d’acquisto deve essere annotata sul registro IVA acquisti, prima del loro utilizzo.

Tenuta e compilazione

Il formulario è redatto in 4 copie e deve essere tenuto come segue:

– compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti;
– controfirmato dal trasportatore, che in questo modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti;
– la prima copia resta al produttore;
– delle altre 3 copie controfirmate e datate in arrivo dal destinatario:
– una resta al destinatario,
– le altre due sono acquisite dal trasportatore, che ne trasmette una al produttore.

Per i soggetti obbligati o che aderiscono volontariamente al Sistri, il formulario è sostituto dalla Scheda Sistri Area Movimentazione.

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