Gli attesi chiarimenti dell’Agenzia Entrate sul “reverse charge” sono stati emanati venerdì scorso. La circolare 14 del 27 marzo ha chiarito quali sono le prestazioni soggette nelle diverse attività, confermando peraltro le interpretazioni proposte dalla CNA. Dispone inoltre la non applicabilità delle sanzioni ai comportamenti difformi commessi fino a tutto il 27 marzo. L’Agenzia conferma inoltre che l’ambito di applicazione del nuovo reverse charge è “guidato” dai codici ATECO. In pratica risultano soggette le operazioni di pulizia locali, demolizioni, completamento e installazione impianti su edifici. Applicano il reverse charge anche le manutenzioni e riparazioni su impianti elettrici, termici, idraulici ecc. rintracciabili nei codici ATECO relativi all’installazione. La circolare conferma altre proposte CNA. Più in particolare:
- – Il reverse charge non si applica alle forniture con posa in opera di beni dato che, ai fini Iva, queste operazioni costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizio;
- – il reverse charge si applica anche nei rapporti consorziato/consorzio regolamentati da un rapporto di mandato senza rappresentanza, qualora il rapporto consorzio/terzo dovesse essere assoggettato a reverse charge;
- – il “nuovo” reverse charge non si applica con riferimento alle prestazioni effettuate nei confronti di soggetti che hanno optato per la legge 398/1991.
Viene infine confermato che il reverse charge prevale sullo split payment, solamente quando il soggetto debba fatturare ad una Pubblica Amministrazione che operi in ambito commerciale, utilizzando quindi una partita Iva. Scarica la Circolare 14/e del 27 marzo 2015