In attuazione della Direttiva UE 2019/904 il Governo Italiano ha provveduto all’emanazione del decreto legislativo n°196/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/11/21, che introduce misure volte a ridurre l’impatto sull’ambiente di alcuni prodotti monouso in plastica.
L’iter di questa norma applicativa della direttiva europea è stato complesso e ha visto la nostra associazione attiva a garanzia delle prerogative delle aziende del settore, il testo approvato recepisce infatti alcune richieste di CNA tra cui quella di poter smaltire le scorte presenti a magazzino, contenendo così l’impatto delle nuove misure sul sistema delle imprese.
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Il decreto entrerà in vigore il 14 gennaio 2022.
Di seguito si riportano le principali disposizioni del provvedimento in riferimento alle scadenze immediate:
– Il decreto prevede a partire dal 14 gennaio 2022, data di entrata in vigore, il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato (bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste per palloncini, ecc.) e di prodotti di plastica oxo-degradabile (art. 5, comma 1).
Per questi prodotti la messa a disposizione sul mercato nazionale sarà consentita fino a esaurimento delle scorte a condizione che sia dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza del divieto (art. 5, comma 2).
Non rientrano nel divieto di cui al comma 1 dell’art. 5 i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile certificato in conformità alla norma UNI EN 13432 e alla norma UNI EN 14995 in determinati casi ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso.
–Per quanto riguarda prodotti quali assorbenti, tamponi igienici, salviette umidificate e prodotti del tabacco con filtri (vedi allegato parte D) è stabilito un requisito di marcatura, sempre a partire dal 14 gennaio 2022. Ciascun prodotto deve recare una marcatura che informa il consumatore sulle appropriate modalità di gestione del rifiuto in coerenza con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento e la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o forme improprie di smaltimento (art. 7).
La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti non conformi ai requisiti di marcatura è consentita fino a esaurimento delle scorte a condizione che sia dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza dell’obbligo (art. 7, comma 4).
-In riferimento alle sanzioni va evidenziato che, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all’articolo 5, comma 1, è punita con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. Inoltre la medesima sanzione è applicata nei casi in cui vengano immessi sul mercato prodotti privi dei requisiti di marcatura di cui all’articolo 7.
-Sono altresì previste sanzioni (5.000 euro) per i produttori inadempienti all’obbligo di partecipazione ai sistemi di responsabilità estesa previsti all’articolo 8 (evidenziamo però che le disposizioni sui regimi di responsabilità estesa del produttore hanno delle scadenze successive).
Il decreto prevede inoltre una serie di altre disposizioni con scadenze meno ravvicinate, per le quali si rimanda al testo del decreto.
Da segnalare (articolo 4, comma 7) il contributo riconosciuto sotto forma di un credito d’imposta per gli anni 2022-2024 – al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso – a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato parte A e parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato secondo la norma UNI EN 13432:2002. Il contributo spetta nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000€ per ciascun beneficiario. I criteri e le modalità di applicazione di questa disposizione saranno stabiliti con decreto del MiTE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.