Nuovo regolamento F.I.L.A

Dal 1° gennaio 2011 è in vigore il nuovo regolamento F.I.L.A. Fondo Integrativo Lavoratori Artigiani. Le aziende aderenti al F.I.L.A. non versano più il contributo per Fondo Sostegno a Reddito ma solo contributi per le prestazioni sanitarie previste dal nuovo regolamento.

Di seguito riportiamo il Regolamento in vigore.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAZIONI DEL FONDO

Fondo integra le prestazioni corrisposte per infortunio sul lavoro e malattia professionale riconosciuta dall’INAIL o malattia riconosciuta dall’INPS. Dette integrazioni saranno anticipate dal datore di lavoro nelle seguenti misure: ARTICOLO 9 Prestazioni mutualistiche:

1) Indennità malattia, infortunio

a) Misure degli interventi FILA in caso di malattia

· dal 1° al 3° giorno
il 100% della retribuzione netta in caso di malattia con durata superiore a 9 giorni e il 50% della retribuzione netta in caso di malattia con durata pari o inferiore a 9 giorni.

· dal 4° al 180° giorno
il 100% della retribuzione netta.

· oltre il 180° giorno
e fino al termine di durata della conservazione del posto prevista contrattualmente è assicurato il 25% del salario netto salvo una maggiore quota percentuale deliberata dal Consiglio di amministrazione per ogni evento.

c) In caso di infortunio o malattia professionale

Ai dipendenti l’integrazione al 100% della retribuzione netta dal giorno in cui si verifica l’evento e fino a guarigione clinica.
Ai titolari e collaboratori delle aziende artigiane  l’integrazione al 100% della retribuzione convenzionale giornaliera.

d) In caso di invalidità permanenti
Ai dipendenti, ai titolari, ai collaboratori che riportano una invalidità permanente da infortunio sul lavoro o malattia professionale con un punteggio dichiarato dall’INAIL di 12 punti e fino a 25 il Fondo erogherà una tantum di 50 euro a punto.
Per punteggi da 26 a 40 una tantum di 100 euro a punto.
Per l’invalidità oltre i 40 punti il caso sarà esaminato dal Consiglio di amministrazione.
Per gli interventi di cui sopra non c’è distinzione fra operai ed apprendisti che ricevono pertanto le stesse quote.

e) Diritto alle prestazioni
Hanno diritto di chiedere le prestazioni del Fondo i dipendenti delle aziende  aderenti al FILA in regola con i versamenti, come previsto dall’art 5 dello Statuto. Hanno diritto inoltre  i titolari e i collaboratori delle aziende artigiane ( di cui all’ art. 2 punto a) dello Statuto ) aderenti al FILA e in regola con i versamenti.

Le indennità di cui sopra saranno riconosciute per gli eventi successivi all’adesione a FILA delle aziende.

f) Modalità di intervento
Per ottenere il rimborso del Fondo delle integrazioni contrattuali erogate per malattia, infortunio,  e dei relativi oneri contributivi, le imprese devono presentare l’apposito modello F.2 o F.3 corredato dai certificati medici e dal prospetto di liquidazione dell’indennità di malattia o di malattia professionale , da parte rispettivamente dell’INPS e dell’INAIL, fatta eccezione per gli apprendisti.
Per questi ultimi la domanda dovrà essere corredata dal certificato di inizio e fine malattia infortunio.
Per i titolari e collaboratori la richiesta di integrazione per infortunio e malattia professionale dovrà essere corredato da certificazione medica e prospetto di liquidazione INAIL.
Le richieste devono essere presentate entro 180 giorni dalla data di guarigione pena la prescrizione del diritto.
Il Fondo effettuerà il rimborso entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Per l’erogazione della una tantum per invalidità permanente le domande dovranno pervenire entro e non oltre 12 mesi dalla liquidazione da parte dell’INAIL

g) Di tutte le assistenze date in qualsiasi forma ai lavoratori deve essere tenuta registrazione cronologica con l’indicazione degli importi erogati.

2 Maternità

Il Fondo interviene a sostegno delle lavoratrici dipendenti, delle titolari socie o collaboratrici le prestazioni corrisposte per il congedo  di   maternità, sia obbligatorio che facoltativo nelle seguenti misure:

a)      Lavoratrici dipendenti in congedo  di   congedo  di   maternità obbligatoria integrazione al 100% della retribuzione e della contribuzione figurativa;

b)      Lavoratrici dipendenti in congedo  di   maternità facoltativo integrazione  fino al raggiungimento del 60% della retribuzione e della relativa contribuzione figurativa fino ad esaurimento del periodo di congedo

c)       Titolari, socie e collaboratrici di aziende artigiane in congedo  di   maternità obbligatoria: contributo economico pari al 50% della retribuzione convenzionale prevista e relativa contribuzione figurativa

d)      Titolari, socie e collaboratrici di aziende artigiane in congedo  di   maternità facoltativa fino ad esaurimento del periodo di congedo : contributo economico pari al 30% della retribuzione convenzionale e della relativa contribuzione figurativa

Per le lavoratrici dipendenti le integrazioni saranno anticipate dal datore di lavoro.

d) Diritto alle prestazioni
Hanno diritto di chiedere le prestazioni del Fondo le dipendenti di aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti, come previsto dall’art 5 dello Statuto. Hanno diritto inoltre  le titolari socie e  collaboratrici delle aziende artigiane ( di cui all’ art. 2 punto a) dello Statuto ) aderenti al FILA in regola con i versamenti,

Le indennità di cui sopra saranno riconosciute per gli eventi successivi all’adesione a FILA delle aziende.

f) Modalità di intervento
Per ottenere il rimborso del Fondo delle integrazioni contrattuali erogate per la maternità, le imprese devono presentare l’apposito modello ………corredato dai certificati medici comprovante la nascita  e dal prospetto di liquidazione della indennità di maternità da parte rispettivamente dell’INPS.

Per le titolari socie e collaboratrici la richiesta di integrazione della prestazione INPS per la maternità e del versamento della contribuzione figurativa dovrà essere corredato da certificazione medica comprovante la nascita  e prospetto di liquidazione INPS.

Le richieste devono essere presentate entro 180 giorni dalla data della nascita del bambino,  pena la prescrizione del diritto.
Il Fondo effettuerà il rimborso, ovvero il versamento per quanto attiene  la parte retributiva  entro 30 giorni dalla data della richiesta, mentre per la contribuzione figurativa si provvederà alla liquidazione presso la sede previdenziale di riferimento, durante il periodo di congedo facoltativo.

ARTICOLO 10 Prestazioni aggiuntive

a)     Rimborso cure dentarie e protesi

Il Fila eroga prestazioni  a integrazione di spese sostenute a seguito di interventi per

·          Protesi dentarie – viene erogata una indennità di € 40 per ogni dente estratto e sostituito. La prestazione è ripetibile negli anni fino ad un massimo di 28 denti.

·          Per cure – viene erogata un’indennità di € 40 per ogni dente curato ( es. otturazioni, devitalizzazioni, estrazione senza sostituzione) La prestazione è ripetibile negli anni fino ad un massimo di 28 denti.

1)      Il contributo spetta ai lavoratori/lavoratrici dipendenti e ai familiari ( moglie – marito e figli a carico) di aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti, come previsto dall’art. 5 dello statuto.

2)      Modalità di rimborso: domanda su apposito modulo da ritirare presso il FILA o da scaricare dal sito internet, fattura del medico dentista, dichiarazione del dentista attestante il numero dei denti sostituiti o delle cure prestate, stato di famiglia ( solo per i familiari a carico). La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della fattura.

b)     Visite specialistiche

Il Fila eroga prestazioni a integrazione delle  spese sostenute per visite mediche specialistiche ( escluso dentista ) nella seguente misura:

·          rimborso del 30% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 150,00. la prestazione può essere ripetuta per un massimo di due volte nell’anno solare.

1)      Il contributo spetta ai lavoratori/lavoratrici dipendenti e ai familiari ( moglie – marito e figli a carico) di aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti, come previsto dall’art. 5 dello statuto.

2)      Modalità di rimborso: domanda su apposito modulo da ritirare presso il FILA o da scaricare dal sito internet, fattura del medico. La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della fattura.

c)      protesi oculistiche

Il Fila eroga prestazioni a integrazione delle  spese sostenute a seguito di acquisto di occhiali o lenti a contatto per vista nella seguente misura:

·          rimborso del 30% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 150,00, una sola volta nell’anno solare.

1) Il contributo spetta ai lavoratori/lavoratrici dipendenti e ai familiari ( moglie – marito e figli a carico) di aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti, come previsto dall’art. 5 dello statuto.

2) Modalità di rimborso: domanda su apposito modulo da ritirare presso il FILA o da scaricare dal sito internet, fattura dell’ottico oppure una sua dichiarazione della spesa sostenuta con la specifica delle protesi unitamente allo scontrino fiscale. La richiesta deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della fattura.

d)     Premio studio

Il FILA corrisponde annualmente a favore dei lavoratori/lavoratrici dipendenti da aziende iscritte al FILA che abbiano figli studenti conviventi a carico nelle seguenti misure:

1) scuola elementare:     € 75

2) scuola media inferiore: € 175

3) scuola media superiore: € 200

4) università: € 300 ( frequenza o laurea con voto non inferiore a 100)

·          Il contributo spetta ai lavoratori/lavoratrici dipendenti e ai familiari ( moglie – marito e figli a carico) di aziende aderenti al FILA in regola con i versamenti, come previsto dall’art. 5 dello statuto.

·          Modalità di rimborso: domanda su apposito modulo da ritirare presso il FILA o da scaricare dal sito internet, certificato di frequenza o fotocopia bollettini tasse universitarie, certificato di laurea, stato di famiglia, codice fiscale dei figli studenti La richiesta deve essere presentata entri il 31 gennaio di ogni anno.

 

Art. 11 prestazioni per il consolidamento, l’occupazione  e l’innovazione delle imprese

1) interventi per la trasformazione a tempo indeterminato dei lavoratori/ lavoratrici assunti con contratto a termine e di soggetti in cerca di occupazione avviati tramite progetti di inserimento.

A decorrere dal 1 Gennaio 2004, il Fondo interviene a favore delle aziende* che intenderanno consolidare a tempo indeterminato i seguenti contratti di lavoro e/o inserimenti:

a) – trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine stipulati ai sensi del d.lgs. 368/2000, ovvero assunzione di lavoratori/lavoratrici interinali in costanza di prestazione di lavoro presso la stessa azienda
b) – assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori/lavoratrici che hanno partecipato a progetti di inserimento o stages aziendali;
c) – assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori/lavoratrici provenienti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) ed in itinere da contratti a progetto; ovvero di lavoratori/lavoratrici “in affitto” ( staff leasing ) prestanti lavoro presso la stessa azienda ed il cui precedente rapporto sia cessato nei 30 gironi precedenti.

Nei casi previsti ai punti a),b),c), il Fondo riconosce al datore di lavoro un incentivo “una tantum”, pari ad Euro 1.200 a fronte dell’avvenuta trasformazione di ogni singolo contratto di lavoro o sua nuova qualificazione, od inserimento nel ciclo lavorativo.

Nei casi previsti al punto d), il Fondo riconosce al datore di lavoro un incentivo “una tantum” all’assunzione pari a Euro 2.500 per ogni co.co.co. ( ed in itinere per ogni contratto a progetto) e per ogni lavoratore/lavoratrici “in affitto”.
L’azienda interessata non potrà chiedere, nel corso dell’anno solare più di un incentivo per ogni caso sopraindicato, ad eccezione dei casi indicati alla lettera c), nella misura di 2 lavoratori/lavoratrici, e dei casi di cui alla lettera a), nella misura di 3 lavoratori/lavoratrici.

Per ciascuno dei punti a)b)c)d) dovrà essere prevista la presenza di genere femminile almeno del 40% e comunque non inferiore alla percentuale generale di riferimento nelle varie opzioni riportate. Tale disposizione si applica nel caso di almeno due o più inserimenti.

 Nel caso in cui gli interventi di cui ai punti a),b),c),d), siano rivolti a soggetti appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate:
-iscritti alle liste di cui alla legge 68/99,
– detenuti in regime di semilibertà
– eventuali casistiche che saranno individuate di volta in volta dal C.d.A.
gli importi di cui ai punti citati saranno erogati in misura doppia di quanto previsto.

Le aziende per richiedere gli incentivi, dovranno presentare apposita domanda alla Segreteria del FILA, allegando la seguente documentazione:

1)      – fotocopia del libro matricola in cui risulti la data di avviamento al lavoro e la data di trasformazione del contratto individuale;
2) – fotocopia dei contratti a termine, dei contratti di co.co.co. ( in itinere dei contratti a progetto), delle convenzioni per i contratti di inserimento e dei tirocini formativi; ovvero dei contratti di lavoro interinale o di “affitto” (staff leasing) attestanti la prestazione effettuata presso l’azienda.
3) – fotocopia dei contratti individuali di lavoro, a tempo indeterminato, debitamente sottoscritti dai lavoratori per accettazione;
4) – attestazione della regolarità contributiva dell’azienda valida alla data della richiesta di intervento;
5) – dichiarazione congiunta rilasciata dal legale rappresentante dell’azienda e dalle maestranze con le quali si attesti la mancata riduzione di personale, ai sensi del D.P.R. 14.7.1960 n. 1019 e legge 223/91, nei 12 mesi precedenti l’avvenuta trasformazione dei rapporti di lavoro o l’assunzione ex novo secondo i casi sopraindicati;

Per gli interventi previsti il Fondo , stanzierà la somma di 25.000 euro all’anno :

Le richieste saranno soddisfatte nei limite delle risorse prestabilite e liquidate con il criterio della priorità.

* Gli interventi sono riservati alle aziende artigiane e alle PMI che hanno scelto l’opzione “adesione INTEGRALE” al FILA

2) Interventi a favore dell’inserimento di lavoratori/lavoratrici in stages aziendali e in altri percorsi di scuola lavoro.

Il fondo sulla scorta di quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto interviene a favore di progetti realizzati da Enti pubblici e/o privati rivolti a soggetti alla ricerca di prima occupazione ed integrazione nel mondo del lavoro attraverso stages aziendali o altri percorsi di scuola-lavoro, disponendo a tale riguardo un sostegno a titolo di “borsa lavoro” da erogare con i criteri di seguito indicati:

a) Il Fondo, sui progetti definiti dagli Enti pubblici, riconoscerà alle imprese* partecipanti il 40% della “borsa lavoro” stabilita nella convenzione pattuita;
b) Ai tirocinanti o stagisti, il Fondo erogherà loro direttamente un rimborso spese attraverso una “borsa lavoro” di 200 Euro mensili;

Tale intervento deve prevedere la presenza tra i fruitori del 40% di genere femminile. Tale disposizione si applica nel caso di almeno 2 o più inserimenti.

Per l’inserimento di soggetti appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate:
-iscritti alle liste di cui alla legge 68/99,
– detenuti in regime di semilibertà
– eventuali casistiche che saranno individuate di volta in volta dal C.d.A.
gli importi di cui ai punti a) e b) saranno erogati in misura doppia di quanto previsto.

Per i rimborsi di cui al punto a), le aziende interessate, dovranno inoltrare apposita richiesta alla Segreteria del Fila, allegando copia della “Convenzione” regolarmente stipulata in conformità ai progetti suindicati, unitamente a una dichiarazione di responsabilità sottoscritta anche dagli stagisti o tirocinanti dalla quale risulti l’effettiva e continuativa partecipazione al percorso formativo.

Per gli interventi al punto b), le richieste dovranno essere presentate direttamente dai tirocinanti o stagisti alla Segreteria del Fondo a cadenza mensile e dietro presentazione di apposita domanda corredata da una dichiarazione della azienda ospitante, con la quale si attesti la regolarità della frequenza.

Per gli interventi previsti il Fondo , stanzierà la somma di 25.000 euro all’anno :

Le richieste saranno soddisfatte nei limite delle risorse prestabilite e liquidate con il criterio della priorità.

* Gli interventi rivolti alle imprese sono riservati alle aziende artigiane e alle PMI che hanno scelto l’opzione “adesione INTEGRALE” al FILA

 

3) interventi a sostegno della formazione continua

Il fondo interviene a sostegno dei progetti rivolti ad imprese* iscritte al FILA, ai loro dipendenti, soci e collaboratori nelle seguenti misure:

a) Formazione 236/93: domande individuali presentate in accordo con l’azienda di appartenenza; domande da parte di lavoratori appartenenti ad imprese in crisi o impegnate in processi di ristrutturazione. Si prevede il rimborso della retribuzione oraria, comprensiva degli istituti contrattuali e degli oneri sociali, del dipendente in formazione.

b) Voucher formativi individuali per l’accrescimento delle capacità professionali all’interno della propria azienda: si spazia dall’informatica, alla lingua inglese alla specializzazione/ aggiornamento professionale. Si prevede il rimborso della retribuzione oraria, comprensiva degli istituti contrattuali e degli oneri sociali, del dipendente in formazione.

c) Partecipazione a corsi finanziati dal FSE per quanto riguarda la misura D1(sviluppo della formazione continua, della flessibilità del MDL e della competitività delle imprese con priorità alle PMI). Si prevede il rimborso della retribuzione oraria, comprensiva degli istituti contrattuali e degli oneri sociali, del dipendente in formazione. Tra questi sono ricompresi i corsi di formazione-aggiornamento da effettuare durante il periodo di congedo di maternità per il rientro in azienda adeguatamente aggiornati.

d) Partecipazione a corsi finanziati dal FSE con intervento da parte delle aziende all’accoglimento in stage con relativo accordo sindacale che preveda l’assunzione degli allievi; si prevede il rimborso del tutor aziendale nella misura del 50% della retribuzione oraria convenzionale e con un tetto massimo di 2.500 euro anno per azienda.

e) Partecipazione a percorsi formativi obbligatori per legge al fine di raggiungere la qualifica necessaria ad intraprendere una propria attività o necessari per il proseguimento della medesima: Apprendistato, ADR, Accesso alla Professione per conto terzi, HACCP, Responsabile tecnico gestione rifiuti, Responsabile della sicurezza. Si prevede il rimborso delle spese documentate nella misura massima di 200 euro per azienda. Le aziende beneficiarie del contributo di cui al presente articolo non potranno presentare ulteriore richiesta, per la stessa motivazione, sia per l’anno solare cui l’intervento si riferisce, sia per i due anni successivi.

Relativamente ai punti e) e f) nei casi in cui gli interventi siano rivolti a soggetti appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate:
-iscritti alle liste di cui alla legge 68/99,
– detenuti in regime di semilibertà
– eventuali casistiche che saranno individuate di volta in volta dal C.d.A.
gli importi di cui ai punti citati saranno erogati in misura doppia di quanto previsto.

Per gli interventi previsti il Fondo , stanzierà la somma di 25.000 euro all’anno :

Le richieste saranno soddisfatte nei limite delle risorse prestabilite e liquidate con il criterio della priorità.

* Gli interventi sono riservati alle aziende artigiane e alle PMI che hanno scelto l’opzione “adesione INTEGRALE” al FILA

 

Ai fini di dare certezza alle imprese circa il sostegno alle proprie attività di cui ai capitoli 1, 2 e 3 dell’art. 11 e ai fini di una corretta predisposizione del bilancio preventivo, entro il trenta ottobre di ogni anno sarà effettuata una verifica circa l’utilizzo degli stanziamenti relativi ai singoli capitoli di spesa citati. Il tale sede il C.d.A. delibererà in merito al rifinanziamento dei contributi previsti, sia quanto attiene gli stanziamenti complessivi, sia sulla misura degli specifici contributi.

4)    Contributo spese consulenziali

Il Fila stipulerà apposite convenzioni con Studi professionali ecc. esperti in materia di consulenza alle imprese per aggregazioni, costituzioni reti aziendali, consorzi ecc. a costi agevolati per le aziende iscritte.  Alle stesse aziende saranno  rimborsatele spese sostenute fino ad un massimo di € 3.000 , ovvero sarà integrata, nella stessa misura, l’eventuale finanziamento concesso da altri enti competenti.

5)      Fondo rotativo per investimenti

Il FILA istituisce un Fondo rotativo di € 300.000 finalizzato agli investimenti in beni strumentali e ripristino scorte delle aziende (nella logica di sviluppo aziendale), anche svincolato dagli  interventi della Regione Toscana.

L’intervento consiste nella garanzia aggiuntiva in una misura che non debba pregiudicare il  Fondo stanziato dal Fila e  fino ad un massimo di  € 50.000 a favore di un  soggetto gestore convenzionato.

Istruttoria, analisi del merito e dell’affidabilità, gestione del contenzioso, potrebbero essere affidati al soggetto gestore , previa apposita convenzione, e comunque soggetta a deliberazione finale del CdA FILA .

Il regolamento attuativo sarà deliberato solo successivamente alla stipula di apposita convenzione con il soggetto gestore ( banca )

Per quanto attiene i punti 4 e 5 il FILA stanzia la somma di 350.000 € dalle riserve a suo tempo costituite. Le richieste saranno soddisfatte nei limite delle risorse prestabilite e liquidate con il criterio della priorità.

* Gli interventi sono riservati alle aziende artigiane e alle PMI che hanno scelto l’opzione “adesione INTEGRALE” al FILA

6) Interventi a sostegno dell’occupazione e  sostegno al reddito

( a carico del fondo straordinario anticrisi  istituito nel 2009 )

  

a) Fondo straordinario di sostegno al reddito:

Estensione ai titolari e collaboratori delle aziende artigiane dell’integrazione al 60% del salario convenzionale INPS in caso di sospensione a “zero ore” dell’intera attività aziendale per la durata di 15 settimane nel biennio

 

b)Sostegno all’occupazione

L’intervento è rivolto alle aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali e non fanno ricorso a riduzione del personale.  Il FILA corrisponderà alle aziende l’incidenza  del TFR   per i periodi di sospensioni dei lavoratori.

 

Requisiti:

·          Ricorso alla CIGS in deroga per oltre  3 mesi  per almeno  i 2/3 del personale. Per il computo si considerano le ore di effettiva sospensione nell’anno      mobile ( 12 mesi antecedenti la fine del ricorso alla CIG in Deroga)

·          Non aver effettuato riduzioni del personale nel periodo ed impegnarsi a non effettuarne nei 12 mesi successivi.

 

c)Sostegno alla crescita occupazionale.  L’ intervento è rivolto alle aziende che incrementano l’occupazione. Oltre a quanto previsto dall’attuale regolamento, Il Fila garantirà le prestazioni ai nuovi assunti senza onere di contribuzione al FILA per 12 mesi.

 

d)Sostegno al reddito

Per i lavoratori licenziati  e  iscritti al Collocamento,  a causa di cessazione dell’attività aziendale il FILA istituisce un sostegno al reddito integrativo delle prestazioni INPS nella seguente misura:

 

·          lavoratori/trici fino a 40 anni di età              €  2.500

·          lavoratori/trici da  40 a 50 anni di età          €  4.500

·          lavoratori/trici oltre 50 anni di età                €  6.500

 

Le erogazioni di cui sopra verranno integrate con 500 € euro in più per ogni familiare a carico per un massimo di 3.

 

Modalità di erogazione:

All’atto del licenziamento € 1.000

La restante parte, da calcolarsi individualmente, sarà suddivisa in tre quote di pari importo da erogarsi dopo 3 – 6 – 9 mesi dal licenziamento se il lavoratore/trice risulterà ancora iscritta al collocamento.

 

e) Interventi per la ricollocazione dei lavoratori licenziati

 

·          Il Fila segnalerà nominativo, recapito, professionalità, esperienza ed età dei lavoratori licenziati da aziende iscritte al FILA, acquisita la loro dichiarazione scritta di disponibilità e interesse, alle aziende associate per settore merceologico di appartenenza. Gli stessi dati saranno inoltre resi disponibili in apposita bacheca elettronica sul sito FILA.

 

·          Incentivi per le aziende.

Il FILA assicurerà le prestazioni ai  lavoratori di cui sopra, se assunti da azienda iscritta al FILA, senza nessun onere di contribuzione al FILA  per 24 mesi, oltre a quanto già previsto dal regolamento per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

 

LE AZIENDE POSSONO ADERIRE ANCHE SOLO PER SPECIFICI FONDI E PRESTAZIONI 

– -Adesione alle sole Prestazioni mutualistiche   1.40% della retribuzione  a carico azienda 

-Adesione al solo Fondo  “sanita integrativa e sostegno scolastico”   0.60% della retribuzione   ripartite in parti uguali  tra azienda  e lavoratore  (salvo diversi accordi aziendali)

-Adesione  INTEGRALE al  Fondo FILA 1.80% della retribuzione  ripartite in 1.50  a carico azienda e 0.30 a carico lavoratore (salvo diversi accordi aziendali). Tale adesione consente di accedere anche  agli interventi per il consolidamento aziendale e l’occupazione.

 

Premialità per le aziende aderenti:

 

-Per le aziende iscritte da oltre 5 anni una riduzione della contribuzione del 10% sia a carico azienda che lavoratori, dal 61 ° mese di iscrizione.

-Per le aziende iscritte da oltre 5 anni e che non hanno richiesto prestazioni nel biennio, riduzione del 10% più un ulteriore 5% per la durata di 12 mesi e comunque fino alla presentazione di una nuova richiesta di intervento

-Per le aziende iscritte da oltre 5 anni che non hanno richiesto prestazioni nel quinquennio oltre alla riduzione del 10%, un’ulteriore 15% per la durata di 12 mesi mesi e comunque fino alla presentazione di una nuova richiesta di intervento.

-Per le aziende iscritte da oltre 2 anni e che non hanno avuto prestazioni una riduzione della contribuzione del 10% per la durata di 12 mesi e comunque  fino alla presentazione di una nuova richiesta di intervento.

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