Con la sottoscrizione dell’accordo interconfederale del 23/7/2009 è stato ridisegnato il nuovo modello contrattuale dell’artigianato definendo in tal modo un moderno sistema di contrattazione fortemente ispirato ai principi della territorialità e della bilateralità con l’obbiettivo di incrementare la produttività e la competitività delle imprese artigiane, le condizioni economiche e sociali dei lavoratori.
Vale la pena, in proposito, di ricordare come in Toscana, l’Ebret, abbia erogato dalla sua nascita, che risale al 1990, abbia erogato contributi ad oltre 65.000 aziende e a più di 240.000 lavoratori, indennizzando circa 10 milioni di ore di lavoro perdute per un totale di 30 milioni di euro di interventi.
In particolare nel biennio 2009/2010 , l’importo delle prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese ha superato i 4,5 milioni di euro, di cui circa il 50% per interventi destinati alle imprese.
Proprio sulla la bilateralità ed i suoi principi in materia di ammortizzatori sociali sanciti dalla legge 2/2009, le Parti Sociali, potendo contare sulla positiva esperienza condotta in tanti anni, hanno previsto una serie di tutele che spaziano dal sostegno dei lavoratori e delle imprese alla formazione continua, dalla previdenza complementare alla salute e sicurezza sul lavoro fino alla sanità integrativa, introducendo il principio della cd. “contrattualizzazione delle prestazioni”in base al quale si sancisce che le prestazioni ed i servizi offerti dal sistema bilaterale, rappresentano un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore.
Dal 1° gennaio 2011 tutte le imprese che applicano i CCNL dell’artigianato, aderenti o meno alle associazioni firmatarie degli accordi interconfederali, devono versare una quota omnicomprensiva per la bilateralità, pari a €. 125 annui per ogni lavoratore dipendente. Tale contributo è frazionabile in 12 quote mensili pari ad €. 10,42 ed [ ridotto al 50% per i part-time fino a 20 ore settimanali. Si considerano per intero gli assunti o i licenziati nel corso del mese.
I versamenti sono effettuati tramite mod. F24, evidenziando il codice tributo (EBNA) così come riportato dalla risoluzione n. 70/E dell’Agenzia dell’entrate.
In caso di mancata adesione alla bilateralità, i datori di lavoro devono corrispondere mensilmente, per ciascuno dei lavoratori in forza, un importo pari a 25 € per 13 mensilità che rappresenterà “elemento aggiuntivo alla retribuzione” incidendo sugli istituti retributivi di legge e contrattuali ad esclusione del solo TFR.
Per i lavoratori part-time tale importo sarà corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro utilizzando il divisore previsto dal CCNL mentre per gli apprendisti andrà riproporzionato alla percentuale della retribuzione riconosciuta.
Nel caso di aziende che aderiscano alla bilateralità avendo precedentemente erogata la E.A.R di 25 €., al momento del primo versamento tramite mod. F24, tale elemento cessa automaticamente di essere erogato. In tal caso l’impresa ne darà adeguata informazione al lavoratore.
Sono escluse le imprese del settore delle costruzioni e, momentaneamente, anche quello del trasporto.
NB
Sulla base della circolare del Ministro del Lavoro n. 43 del 15/12/2010, in caso di mancato versamento all’ente bilaterale e di erogazione dell’E.A.R al lavoratore, l’impresa viene meno all’obbligo di erogare somme contrattualmente previste.