CNA Ambiente e Sicurezza informa le imprese che il DM 3 Agosto 2015 – Norme tecniche di prevenzione incendi – semplifica e razionalizza l’attuale corpo normativo mediante l’introduzione di un unico testo organico e sistematico delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.
Il decreto entrerà in vigore il 18/11/2015 e si compone di 5 articoli e di un corposo allegato tecnico, strutturato in 4 Sezioni.
Nel decreto sono individuate le attività cui potranno essere applicate le nuove norme tecniche e sono precisate anche le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.
Si segnalano i seguenti aspetti:
1) Per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi dell’allegato I del DPR 151/2011, individuate ai numeri 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63 ; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76, le nuove norme tecniche si possono applicare in alternativa alle disposizioni di prevenzione incendi già esistenti e individuate nell’art. 2 co. 2 del nuovo decreto.
2) Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività del punto 1 di nuova realizzazione o a quelle esistenti al 18/11/2015.
In caso di interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento ad attività del punto 1, esistenti al 18/11/2015, le nuove norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
3) Per gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento su parti di attività, esistenti al 18/11/2015, non rientranti nei casi del punto 2, le nuove norme tecniche si applicano all’intera attività.
4) Le nuove norme tecniche possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività elencate al punto 1) che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del DPR 151/2011.
5) Restano valide le disposizioni del DM 7 agosto 2012 sulla documentazione tecnica da allegare alle istanze del DPR 151/2011.
La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche del nuovo decreto.
6) Per le attività del punto 1, in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3 (Valutazione dei progetti), 4 (Controlli di prevenzione incendi) e 7 (Deroghe) del DPR 151/2011, il nuovo decreto non comporta adempimenti.
Qui di seguito la tabella delle attività più interessate all’applicazione del decreto :
N. | ATTIVITA’ |
9 | Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio |
14 | Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti |
27 | Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg |
28 | Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg |
29 | Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè |
30 | Zuccherifici e raffinerie dello zucchero |
31 | Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg |
32 | Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg |
33 | Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg |
34 | Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg |
35 | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg |
36 | Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m |
37 | Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg |
38 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg |
39 | Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti |
40 | Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg |
42 | Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2 |
43 | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg |
44 | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg |
45 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili |
46 | Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg |
47 | Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg |
50 | Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti |
51 | Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti |
Attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti | |
52 | Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti |
53 | Officine per la riparazione di: |
– veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; | |
– materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2 | |
54 | Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti |
56 | Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti |
57 | Cementifici con oltre 25 addetti |
63 | Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito |
64 | Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti |
70 | Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg |
75 | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a m2 1.000. LIMITATAMENTE AI DEPOSITI DI MEZZI ROTABILI E AI LOCALI ADIBITI AL RICOVERO DI NATANTI E AEROMOBILI |
76 | Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti. |