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Benessere, Nuova Ordinanza mascherine

Benessere, Nuova Ordinanza mascherine. Il Ministero della salute ha appena pubblicato l’ordinanza 28 aprile 2022 sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L’ordinanza sarà in vigore dal 1° maggio al 15 giugno.

In particolare, l’articolo 2 dell’ordinanza afferma che “dal 1 maggio è comunque raccomandato  indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”.

Questo punto riguarda evidentemente anche per i Servizi alla persona.

Pertanto:

  • Per  IL CLIENTE è raccomandato l’utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie.

Viene pertanto superato l’obbligo previsto dalle Linee guida (SERVIZI ALLA PERSONA – Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, Ordinanza del 1 aprile 2022 del  Ministero della Salute) solo nel punto sull’obbligo di utilizzo mascherine per il cliente.

Restano in vigore fino a contrordine tutte le altre prescrizioni previste dalle Linee guida.

 

  • Per il TITOLARE e il LAVORATORE NON CAMBIA NIENTE, rimane l’obbligo di mascherina, fino al 4 maggio. In tale data verrà ridiscusso il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 – negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021.

Quindi, almeno fino al 4 maggio, resta l’obbligo di mascherina per titolari, soci, dipendenti e fornitori.

L’invito che CNA Benessere e Sanità Toscana rivolge alla categoria è pertanto di attenersi alle indicazioni riportate.

Sarà nostra cura aggiornare la categoria se dovessero subentrare future diverse interpretazioni.

Infine, riportiamo di seguito una sintesi del quadro normativo che si prospetta a partire dal 1 maggio sull’emergenza sanitaria (vedi tabella) , con riferimento all’Unione Benessere e Sanità.

 

Sintesi “Fine dello stato di emergenza”: COSA SUCCEDE DAL 1° MAGGIO

 

LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 – “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”

Green pass base

A decorrere dal 1° aprile 2022 non è più necessario chiedere ai clienti di esibire il Green Pass (almeno base) relativamente alle attività di servizio alla persona;

Green pass rafforzato

Dal 1° maggio non è più necessario il green pass rafforzato per accedere ai seguenti servizi e attività:

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

………………………………

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso;

 

Fino al 31 Dicembre 2022 resta obbligatorio il Green Pass Rafforzato per i  visitatori di strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.

 

obblighi vaccinali

–       Fino al 31 dicembre 2022 restano obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ; per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie,–       Fino al 15 giugno, per gli over 50, resta ferma la regola generale dell’obbligo di vaccinazione.

Luoghi di lavoro

–          dal 1° maggio decade l’obbligo di green pass base per accedere al luogo di lavoro per titolari e lavoratori
 

Ordinanza Ministero Salute del 28 aprile 2022 – DAL 1° MAGGIO AL 15 GIUGNO

mascherine

 

E’ obbligatorio  i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2  per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso

È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali (di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017).

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie  i bambini di età inferiore ai sei anni;   le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;   i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva

 

 

Al fine di ricevere ulteriori informazioni, contattare il Responsabile CNA Benessere e Sanità. Dott. Andrea Bargiacchi, tel. 0573 9211, e-mail andrea.bargiacchi@cnatoscanacentro.it.

 # Nuova Ordinanza mascherine

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