Il Regolamento (UE) 2020/1054 ha modificato l’art. 12 del Regolamento (CE) 561/2006, introducendo delle deroghe relative al limite del periodo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza.
In particolare, con l’introduzione del comma 3 del predetto art. 12, i conducenti, in presenza di circostanze eccezionali, possono superare di due ore il periodo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere i luoghi suindicati, per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.
Sulla base di una diversa lettura fornita dalla Direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione Europea, è stato chiarito che la portata giuridica della deroga contenuta nel comma 3 dell’art. 12 è la stessa di quella ai sensi del comma 2 di tale articolo.
Pertanto, in presenza delle condizioni indicate, i conducenti possono superare fino a due ore il limite massimo di guida giornaliero e settimanale, derogando anche alle regole relative al riposo giornaliero, potendolo concludere, quindi, al massimo nell’arco di 26 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
IN SINTESI:
- SUPERANDO 1 ORA OLTRE IL LIMITE CONSENTITO
si dovrà dare inizio minimo ad un riposo settimanale ridotto (24 h).
Anche il riposo giornaliero potrà essere concluso al massimo nell’arco di 25 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero (o settimanale). (+1 ora )
- SUPERANDO 2 ORE OLTRE IL LIMITE CONSENTITO
si dovrà dare inizio ad un riposo settimanale SOLO regolare (45 h)
Si dovrà effettuare una pausa di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo.
Anche in questo caso il riposo giornaliero potrà essere concluso al massimo nell’arco di 26 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero (o settimanale). (+2 ore)
Ricordiamo che per usufruire di queste deroghe si devono verificare circostanze eccezionali senza mai compromettere la sicurezza stradale. Infatti, l’obiettivo della deroga è consentire al conducente, in circostanza eccezionale, di riuscire a trascorrere il periodo di riposo settimanale presso il proprio domicilio (ossia nel luogo di residenza del conducente o presso la sede di attività del datore di lavoro), e non in un luogo fino a due ore di guida dal suo “domicilio”.
Ed infine ricordiamo che, come indicato sempre all’articolo 12, quinto comma, del regolamento, ogni eventuale periodo di estensione della guida ai sensi della deroga deve essere compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato in blocco assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro tre settimane dall’applicazione della deroga.