Novità tributarie (compensazioni, elenchi clienti, operazioni intracomunitarie)

LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE – Dal 1° gennaio 2011 i debiti erariali iscritti a ruolo, di importo superiore a 1.500 euro, se non pagati entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, impediscono al contribuente di effettuare la compensazione dei crediti nel modello F24.

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI – Reintrodotto parzialmente l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate con clienti e fornitori di importo superiore a 3.000 euro (iva esclusa). L’obbligo riguarda le operazioni con fattura, ma anche le operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale. Vista la difficoltà di quest’ultima richiesta, consigliamo di emettere sempre fattura per importi superiori a 3.000 euro.

La comunicazione dovrà essere inviata tramite il servizio telematico entro il 30 aprile di ciascun          anno.

Per il solo anno 2010, al fine di consentire un’introduzione graduale della norma, è stato previsto:

           .- il limite di 3.000 euro elevato a 25.000 euro,

         – si dovranno comunicare solo le operazioni con fattura,

         – la scadenza della comunicazione è prorogata al 31 ottobre 2011.

Importante: per i contratti di appalto, fornitura, ecc e per tutte le fatture riconducibili alla stessa operazione, l’importo di 3.000 euro verrà considerato complessivamente e non per singola fattura.

 AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – Dal 2011 l’effettuazione di cessioni e acquisti intracomunitari può avvenire solo dopo che il contribuente ne ha fatto espressa richiesta e solo a seguito dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

La regola vale per gli inizi attività e, in generale, per tutte le imprese già esistenti, ad eccezione di coloro che hanno presentato un qualsiasi modello INTRA (acquisti o vendite) negli anni 2009 e 2010; le aziende che si trovano in questa posizione sono automaticamente autorizzate e inserite nello speciale elenco VIES, consultabile anche on line sul sito dell’Agenzia.

La concreta possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie, quindi, si verifica solo dopo il 30° giorno dall’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia della dichiarazione del contribuente. In questo tempo infatti l’Agenzia delle Entrate provvederà ad eseguire i dovuti controlli e, in mancanza di un esplicito provvedimento di diniego, il 31° giorno il contribuente sarà automaticamente autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie.

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