Novità del 2018: arriva il credito di imposta per le spese di formazione sull’impresa 4.0

La legge di bilancio 2018 ( Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha posto in essere un’interessante misura per le imprese che attiveranno corsi formativi per i propri dipendenti nel corso dell’anno 2018. Si tratta del Credito d’imposta per le spese di formazione, incentrata sull’impresa 4.0. Sophia e CNA sono pronte a fornire risposte e chiarimenti in merito, intanto potete approfondire con la sintesi e le disposizioni normative proposte di seguito.

DI COSA SI TRATTA

La legge regola questa misura dal comma 46 al comma 56 (che si riportano testualmente di seguito) prevede la possibilità di ottenere un credito d’imposta nella misura del 40 per cento (e fino a un massimale di 300.000 euro per impresa) delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per le attività formative attivate nell’anno 2018 incentrate sulle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 sui seguenti macroambiti (attenzione, per completezza rimandiamo ai dettagli contenuti nell’Allegato A alla legge):

  1. a) Vendita e marketing:
  2. b) Informatica
  3. c) Tecniche e tecnologie di produzione

Le azioni formative devono rientrare nell’ambito di contratti collettivi aziendali o territoriali.

Non sono considerate attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

I costi oggetti del credito d’imposta, che si ricorda sono riferiti alla retribuzione del personale dipendente impegnato nella formazione, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio saranno adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, quindi è prevedibile che alla fine del mese di marzo sia chiarito l’iter e la documentazione da predisporre.

 

 

LE DISPOSIZIONE NORMATIVE (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 commi dal 46 al 56)

  1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché’ dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48.
  2. Il credito d’imposta di cui al comma 46 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
  3. Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’Allegato A*.
  4. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
  5. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  6. Al credito d’imposta di cui ai commi da 46 a 56 non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7. L’incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero dello sviluppo economico.
  8. Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
  9. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53 si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.
  10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.
  11. Per l’attuazione delle disposizioni dei commi da 46 a 55 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui ai commi da 46 a 55, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*Allegato A:

Allegato A (articolo 1, comma 48)

(Credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 – Ambiti)

  1. a) Vendita e marketing: I. Acquisti II. Commercio al dettaglio III. Commercio all’ingrosso IV. Gestione del magazzino V. Servizi ai consumatori VI. Stoccaggio VII. Tecniche di dimostrazione VIII. Marketing IX. Ricerca di mercato
  2. b) Informatica I. Analisi di sistemi informatici II. Elaborazione elettronica dei dati III. Formazione degli amministratori di rete IV. Linguaggi di programmazione V. Progettazione di sistemi informatici VI. Programmazione informatica VII. Sistemi operativi VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 IX. Software oggetto dell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
  3. c) Tecniche e tecnologie di produzione I. Fabbricazione di armi da fuoco II. Fabbricazione di utensili e stampi III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi IV. Idraulica V. Ingegneria meccanica VI. Ingegneria metallurgica VII. Lavorazione della lamiera VIII. Meccanica di precisione IX. Lavorazione a macchina dei metalli X. Saldatura XI. Siderurgia XII. Climatizzazione XIII. Distribuzione del gas XIV. Energia nucleare, idraulica e termica XV. Ingegneria climatica XVI. Ingegneria elettrica XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche XVIII. Installazioni elettriche XIX. Produzione di energia elettrica XX. Riparazione di apparecchi elettrici XXI. Elettronica delle telecomunicazioni XXII. Ingegneria del controllo XXIII. Ingegneria elettronica XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche XXVII. Robotica XXVIII. Sistemi di comunicazione XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni XXX. Tecnologie di elaborazione dati XXXI. Biotecnologie XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione XXXIII. Ingegneria chimica XXXIV. Ingegneria chimica dei processi XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici XXXVI. Tecniche di chimica dei processi XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico) XXXVIII. Tecnologie biochimiche XXXIX. Cantieristica navale XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni XLI. Ingegneria automobilistica XLII. Ingegneria motociclistica XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli XLIV. Progettazione di aeromobili XLV. Manutenzione di aeromobili XLVI. Agricoltura di precisione XLVII. Lavorazione degli alimenti XLVIII. Conservazione degli alimenti XLIX. Produzione bevande L. Lavorazione del tabacco LI. Scienza e tecnologie alimentari LII. Confezione di calzature LIII. Filatura LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli LV. Preparazione e filatura della lana LVI. Produzione di capi di abbigliamento LVII. Produzione di cuoio e pellami LVIII. Sartoria LIX. Selleria LX. Tessitura industriale LXI. Ceramica industriale LXII. Ebanisteria LXIII. Fabbricazione di mobili LXIV. Falegnameria (non edile) LXV. Lavorazione della gomma LXVI. Lavorazione e curvatura del legno LXVII. Lavorazione industriale del vetro LXVIII. Produzione della plastica LXIX. Produzione e lavorazione della carta LXX. Produzione industriale di diamanti LXXI. Tecnologie del legno da costruzione LXXII. Estrazione di carbone LXXIII. Estrazione di gas e petrolio LXXIV. Estrazione di materie grezze LXXV. Ingegneria geotecnica LXXVI. Ingegneria mineraria LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana LXXX. Progettazione edilizia LXXXI. Costruzione di ponti LXXXII. Costruzione di strade LXXXIII. Edilizia LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione LXXXV. Ingegneria civile LXXXVI. Ingegneria edile LXXXVII. Ingegneria portuale LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)

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