Con la pubblicazione del D.Lgs n. 192 del 9 novembre 2012 (G.U. n. 267 del
15/11/2012) si è finalmente concluso l’iter di recepimento della Direttiva
2007/11/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013.
Nel merito la CNA esprime soddisfazione per le modifiche introdotte, fortemente
sollecitate anche dalla nostra Confederazione, destinate ad innovare le prassi di
pagamento nelle transazioni commerciali caratterizzate, in Italia, da tempi
eccessivamente lunghi. Naturalmente occorrerà vigilare sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni, per poterne valutare l’efficacia individuando, se necessario, eventuali
miglioramenti. La nuova disciplina rafforza la tutela dei creditori attraverso una migliore
definizione dell’ambito di applicazione, l’introduzione di termini di pagamento non
derogabili da parte delle pubbliche amministrazioni e l’irrigidimento dell’impianto
sanzionatorio.
Il nuovo decreto distingue tra transazioni commerciali fra imprese e
transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni, riconoscendo alla prima
tipologia una maggiore flessibilità nei rapporti contrattuali.
Nello specifico, le principali riguardano:
I termini di pagamento
o nei rapporti fra imprese private, se non diversamente specificato in contratto, il termine di pagamento ordinario è di 30 giorni. Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente un diverso termine che però non dovrebbe superare i 60 giorni. Un termine più ampio è ammissibile solo se concordato espressamente e non risulti gravemente iniquo per il creditore;
o nei contratti fra imprese e pubbliche amministrazioni viene stabilito un
termine perentorio di pagamento di 30 giorni che può essere prorogato fino a un
massimo di 60 giorni nel caso in cui la transazione riguardi amministrazioni pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza ed agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.
Gli interessi di mora
o il tasso di interesse legale di mora viene calcolato sulla base del tasso di
riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti
percentuali;
o nei contratti fra imprese può essere stabilito un tasso di interesse
moratorio diverso da quello legale purché sia concordato tra le parti e
non sia iniquo;
o gli interessi si applicano automaticamente, una volta superati i tempi
contrattuali, non presupponendo una esplicita richiesta al debitore;
o si stabilisce un risarcimento forfettario a favore del creditore di 40 euro
e il diritto al risarcimento per le spese sostenute per il recupero del
credito.
Le clausole e le prassi inique
o si definiscono espressamente i criteri per stabilire se una clausola
contrattuale o una prassi possano essere considerate inique o
gravemente inique per il creditore rendendo, in quest’ultimo caso,
automaticamente nullo il contratto;
Viene ribadito il ruolo di tutela degli interessi collettivi, affidato alle associazioni
di categoria, laddove non siano rispettate le condizioni di pagamento, quelle
sugli interessi moratori o sul risarcimento dei costi di recupero.