Limitazioni allo svolgimento dell’attività lavorativa nel settore dell’edilizia e delle cave – Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 18 luglio 2024

La Regione Toscana, preso atto dell’innalzamento delle temperature stagionali con conseguente aumento del rischio lavorativo soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto in prevalenza in ambiente esterno, per motivi di ordine sanitario al fine di tutelare la salute dal rischio calore, attraverso l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 18 luglio avente efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, impone il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12.30 alle ore 16.00 sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori edile e delle cave, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ segnala un rischio “ALTO” nella sezione “ORE 12”.

Tale ordinanza non trova applicazione per gli interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità.

La mancata osservanza di tali obblighi comporta conseguenze sanzionatorie previste per legge (articolo 650 del codice penale).

CASSA INTEGRAZIONE

Sono interessate all’ordinanza della Regione tutte le lavorazioni all’aperto nel settore edile obbligatoriamente nei giorni in cui la mappa segnali nella zona il rischio classificato come “ALTO”, con esclusione delle opere di pubblica utilità, di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità.

Per le lavorazioni all’aperto e quelle che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati si deve rispettare le linee guida per la protezione dei lavoratori dagli effetti dello stress termico.

Resta ferma la possibilità per le aziende nel caso di elevate temperature di chiedere la cassa integrazione con la causale “eventi meteo” in caso di superamento dei 35° centigradi anche percepiti. Le imprese dovranno allegare una relazione con indicazione delle giornate di sospensione o riduzione dell’orario.

E’ in ogni caso riconosciuta la CIGO nel caso in cui il responsabile della sicurezza disponga la sospensione delle lavorazioni per ragioni di rischio o pericolo per la salute del personale.

Analoga misura è prevista per le aziende artigiane che accedono all’integrazione del fondo Fsba.

Si deve consultare il sito www.worklimate.it indicando la zona precisa dell’attività e non genericamente il comune interessato.

SICUREZZA SUL LAVORO

La Regione Toscana ha redatto le ”Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e della radiazione solare”.

Queste le azioni di prevenzione delle malattie da calore nei luoghi di lavoro e le informazioni indicate nel documento regionale (connesse anche al contenuto del progetto Worklimate):

  1. Designare una persona addestrata sui pericoli e sulle misure di tutela da adottare
  2. Identificazione dei pericoli /valutazione del rischio
  3. Come prevenire la disidratazione
  4. Rendere disponibili e accessibili acqua e aree ombreggiate per le pause
  5. Favorire l’acclimatazione dei lavoratori
  6. Organizzazione dei turni di lavoro
  7. Indumenti da Lavoro
  8. Formazione
  9. Evitare di lavorare da soli al caldo
  10. Pianificazione e risposta alle emergenze
  11. Riconoscimento delle condizioni di suscettibilità individuale.

Si raccomanda tutte le imprese di controllare il proprio documento di valutazione dei rischi( DVR) e il POS di cantiere per verificare se il rischio è stato valutato e se sono state individuate le misure di prevenzione idonee per la gestione del rischio.

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