Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (noto come “manovra di ferragosto”), convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 settembre 2011. Esso stabilisce che l’aumento dell’Iva dal 20% al 21% entra in vigore dal 17 settembre 2011. Questo significa che:
– chi effettua cessione di beni dovrà applicare l’aliquota del 21% su tutti i beni consegnati o spediti a decorrere dal 17 settembre. Qualora la fattura venga emessa successivamente alla consegna del bene (fatture riepilogative a fine mese) dovrà essere posta attenzione alla data della consegna. Nella fattura di settembre, i beni consegnati entro il 16 scontano l’aliquota IVA del 20%, quelli consegnati dal 17 devono essere assoggettati all’aliquota del 21%.
– chi effettua prestazioni di servizi dovrà applicare l’aliquota del 21% su tutte le fatture/ricevute fiscali emesse a decorrere dal 17 settembre.
– le fatture in acconto emesse antecedentemente al 17 settembre sono state assoggettate ad IVA 20%. Solo l’importo dovuto a saldo, fatturato dal 17 settembre, dovrà scontare l’aliquota IVA del 21%.
Coloro che espongono nel proprio negozio il listino prezzi o che hanno cataloghi con prezzi esposti comprensivi d’IVA, per evitare di ristampare costosi cataloghi, possono applicare etichette adesive sulla copertina o apporre dei timbri nelle pagine dei prezzi, indicando che dal 17 settembre si applica un aumento del prezzo pari allo 0,833334%.
Le imprese che utilizzano il registratore di cassa dovranno far adattare il registratore, prevedendo l’aliquota del 21%.Fino a quando il registratore non sarà adattato alla nuova aliquota, si continuerà a battere lo scontrino con IVA 20%, salvo poi indicare l’incasso sul registro dei corrispettivi in un’apposita colonna indicando l’aliquota del 21%.Per informazioni contattare il Servizio Tributario e Fiscale della CNA di Pistoia.