Intestazione temporanea dei veicoli: nessun onere per quelli utilizzati in attività d’impresa. Decisiva l’azione di CNA sul Ministero

Dal 3 Novembre 2014 è operativo l’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il quale prevede l’obbligo, tra gli altri, di comunicare alla motorizzazione civile l’utilizzo di veicoli per un periodo superiore a 30 giorni, da parte di soggetti diversi dall’intestatario della carta di circolazione.
La nota del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. N. 15513 del 10 Luglio 2014, oltre a fissare la data di decorrenza della disposizione, dedicava particolare attenzione alla fattispecie del comodato del veicolo aziendale, lasciando tuttavia numerosi dubbi interpretativi riguardo l’ambito di applicazione della disciplina.
Una prima lettura della norma lasciava infatti presagire l’assoggettamento all’obbligo di aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli di tutte le casistiche di utilizzo del veicolo intestato all’ente ma utilizzato dal dipendente, collaboratore, amministratore o socio.
In considerazione della potenziale ripercussione della disposizione per le imprese, in termini di adempimenti burocratici, costi e consistenza delle sanzioni (da 705  a 3.526 €), CNA è intervenuta attivamente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
A seguito di tale intervento, il Ministero competente ha emanato la successiva nota prot. N. 23743 del 27 Ottobre 2014, accogliendo pienamente i rilievi mossi anche da CNA e riducendo sensibilmente la rilevanza della disposizione per le imprese.
La maggior parte delle situazioni in cui si concretizza la disponibilità del veicolo aziendale, quali l’utilizzo del veicolo per fini esclusivamente aziendali, l’utilizzo del veicolo in fringe benefit e l’utilizzo promiscuo del veicolo che non determini la disponibilità esclusiva per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni, sono state infatti espressamente escluse dall’obbligo, e come tali non sanzionabili.

Occorre altresì sottolineare che la normativa ha l’unico scopo di rendere maggiormente certa l’identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli  e che non ha alcuna correlazione con altre disposizioni di carattere fiscale (es.: beni ai soci, ecc.).

Per ulteriori informazioni rivolgiti agli Uffici CNA !!!

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