Pubblichiamo un primo commento al sistema di qualificazione previsto per gli installatori di impianti FER –Fonti Energie Rinnovabili. Come più volte ribadito su queste pagine, si tratta di una inedita prescrizione, l’ennesima, a carico delle imprese impiantistiche: questa volta coinvolge chi esercita installazione e manutenzione di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, fotovoltaico, solare termico, sistemi geotermici a bassa entalpia, pompe di calore. L’obbligo di qualificarsi decorrerà dal 1° agosto 2013. Sembra oramai chiaro che questa qualificazione riguardi esclusivamente chi rappresenta l’impresa o ne abbia la responsabilità operativa: “titolari, legali rappresentanti o responsabili tecnici. E’ pertanto escluso che a qualificarsi debba essere tutto il personale. Una precisazione positiva a cui fa però da contraltare un passaggio del testo abbastanza incomprensibile e preoccupante. Riguarda il credito formativo di cui beneficia chi è già qualificato ai sensi del DM 37/2008. Si profila infatti una discriminazione inaccettabile fra coloro che sono “responsabili tecnici” grazie ai 3 anni svolti in qualità di operaio specializzato alle dipendenze di impresa impiantistica (Art. 4, comma 1, lettera d, DM 37/2008) e chi, in possesso della stessa abilitazione professionale, l’abbia però acquisita in virtù delle lettere a, b, o c dello stesso articolo. Questi si troveranno automaticamente qualificati mentre per i primi la qualificazione potrebbe risultare addirittura preclusa e con essa la possibilità di lavorare autonomamente sulle rinnovabili. Una differenza di trattamento di cui non si comprendono le ragioni. Al riguardo segnaliamo la News di approfondimento pubblicata sul sito dell’Unione CNA Installazione Impianti http://www.impiantienergie.it/
Per saperne di più invitiamo comunque a scaricare il commento al Decreto