Dando seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, il Ministero del lavoro ha ufficializzato tramite proprio Decreto, la misura della percentuale di riduzione applicabile ai premi dovuti dalle imprese artigiane per l’anno 2021, in caso di andamento infortunistico favorevole.
In particolare, hanno diritto alla riduzione le imprese artigiane in regola con gli obblighi previsti dal T.U. sulla sicurezza, che non hanno avuto infortuni nel biennio precedente a quello di applicazione della riduzione.
Pertanto, le imprese artigiane che nel biennio 2019/2020 si siano trovate nella suddetta situazione e abbiano dichiarato la sussistenza di tali condizioni nella dichiarazione delle retribuzioni relativa all’anno 2020 presentata in occasione dell’autoliquidazione 2020/2021, potranno beneficiare in sede di regolazione dei premi dovuti per l’anno 2021 (autoliquidazione 2021/2022), per le PAT aperte da almeno un biennio, della riduzione del 7,38% dei premi dovuti sia per gli artigiani (P.S.U.) sia per i dipendenti e assimilati (polizza dipendenti).
Si evidenzia con l’occasione, che l’INAIL applica già detta percentuale di riduzione nell’ambito della procedura telematica di calcolo dell’autoliquidazione per cessazione
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