Approvata anche dal Senato la legge di conversione del Decreto 63/2013. Si consolida il provvedimento normativo con cui lo scorso giugno il governo aveva sanato la procedura di infrazione della Comunità Europea causata dal ritardato recepimento della direttiva sulla prestazione energetica in edilizia. Il testo è già approdato in Gazzetta e a breve saremo quindi in grado di esprimere un giudizio più puntuale sulla sua reale portata. Nell’attesa proviamo ad anticipare le principali novità, alcune delle quali potrebbero anche essere in grado di far aprire qualche cantiere. Sicuramente di rilievo la notizia che la detrazione per l’efficientamento energetico, salita al 65% dallo scorso giugno e destinata ad allinearsi al 36 dal 2014, potrebbe divenire strutturale. Con la prossima Legge di Stabilità il governo ha infatti promesso di trovare le risorse per renderla permanente. Tale detrazione viene inoltre estesa agli interventi di messa in sicurezza antisismica di abitazioni e capannoni ubicati nei comuni classificati a pericolosità di primo o secondo grado. Nel nostro territorio vi rientrano Pistoia, Abetone, Cutigliano, Montale, Piteglio, Sambuca e San Marcello. Questa misura spetta inoltre all’installazione di schermature solari, agli impianti di micro-co e trigenerazione, all’efficientamento idrico e, opportunità molto allettante, alla bonifica con sostituzione delle coperture in amianto. Pressoché invariato il resto: il 65% si applica a tutte le tipologie di interventi che già beneficiavano del vecchio 55. Sono tra l’altro rientrati in gioco gli impianti di riscaldamento, gli scaldacqua a pompa di calore e i geotermici, inizialmente esclusi, ma riammessi alla detrazione dal Decreto di conversione. La misura e le procedure per le ristrutturazioni edilizie non sono state modificate: per tutto il 2013 si continuerà a scontare il 50% su un massimo di 96 mila euro. Ricordiamo che fino a tale data sarà inoltre possibile usufruire di un bonus del 50% su un massimo di 10 mila euro per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ destinati all’immobile ristrutturato. Altra novità di rilievo riguarda la classificazione energetica degli edifici. A parte le definizioni, il nuovo testo parla di attestato di prestazione energetica APE e supera di fatto quello di certificazione energetica ACE, la svolta è piuttosto sostanziale. Il certificato, che sarà redatto da professionisti qualificati e indipendenti, dovrà contenere anche le raccomandazioni per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e suggerire gli interventi auspicabili, più efficaci ed economicamente convenienti. I contenuti specifici dell’APE verranno comunque stabiliti da un Decreto Interministeriale di prossima emanazione. Su questo tema è stata inserita molta rigidità. La certificazione, in caso di compravendita o locazione, dovrà comunque essere esibita anche per le strutture in classe G per le quali era invece sufficiente l’autodichiarazione. Se l’edificio è ancora da costruire dovrà esserci evidenza della prestazione energetica prevista. Su tutto questo è stato chiesto un alleggerimento normativo. E’ bene comunque tener conto che, da ora in poi, la mancanza della certificazione rende nullo qualunque contratto stipulato. Ci preme infine portare all’attenzione degli installatori una specifica prescrizione riguardante gli impianti termici. E’ stata inserita in sede di conversione aggiungendo l’Art. 17 bis (requisiti impianti termici) che invitiamo a scaricare servendosi del collegamento che segue. Dell’Art. 17, che tanta ansia aveva causato alle imprese operanti nell’impiantistica FER, abbiamo già dato notizia nel servizio postato su queste pagine il 5 agosto. In attesa di tornare approfonditamente sull’argomento, gli interessati potranno scorrere il testo di legge e la circolare edita dal Dipartimento Competitività e Ambiente di CNA Nazionale.
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