L’ente bilaterale ha gestito anche in quest’ultima fase di pandemia, durante la quale ha ricevuto e amministrato molti stanziamenti per erogare le prestazioni alle imprese artigiane. Le Parti Sociali hanno ritenuto necessario consentire al Fondo di ripartire con le regole già in uso per consentire che le imprese artigiane possano contare sugli strumenti messi in campo dalla Bilateralità e quindi sul proprio Fondo di sostegno al reddito.
E’ possibile presentare le domande di integrazione salariare per gli eventi di sospensione o riduzione decorrenti dal 1° gennaio 2022, secondo le regole contenute nel “vecchio” – ma ancora vigente.
L’esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle Parti nell’Accordo sindacale, il quale può avere una durata massima di 4 settimane, al termine delle quali, permanendo le necessità, va sottoscritto un nuovo accordo sindacale.
Si precisa che a partire dal 1° gennaio 2022 e fino all’entrata in vigore del “nuovo” Regolamento, il numero massimo di settimane di integrazione salariale che potranno essere richieste dalle nostre imprese è di 13 settimane nel biennio mobile, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo in caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni e 78 giornate di effettivo utilizzo in caso di orario settimanale distribuito su 6 giorni.
Nei prossimi giorni saranno accreditate a FSBA le somme stanziate per le prestazioni COVID – 19 relative ai mesi di novembre e dicembre u.s., e pertanto il Fondo in tempi rapidi erogherà le rispettive prestazioni.
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