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FISCO: È POSSIBILE RICHIEDERE IL RIMBORSO IRPEF/IRES VERSATI PER LA MANCATA DEDUZIONE DELL’ IRAP

Negli ultimi giorni di dicembre l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello per la richiesta di rimborso delle imposte dirette derivanti dalla possibilità di deduzione dell’Irap versata sul costo del lavoro.
Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2012, infatti, è ammessa l’integrale deducibilità ai fini delle imposte dirette (IRPEF e IRES) della quota parte dell’IRAP versata in riferimento alle spese per il personale dipendente e assimilato, che non sono deducibili dalla base imponibile IRAP.
Questa possibilità è stata estesa anche ai periodi d’imposta precedenti e cioè 2011, 2010, 2009, 2008 e 2007. Anche per questi periodi è possibile richiedere il rimborso della maggiore IRPEF e IRES versata in conseguenza della mancata deduzione dell’IRAP.
L’istanza di rimborso dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica. Sono previste diverse date iniziali di invio, suddivise per aree geografiche, sulla base del domicilio fiscale del contribuente. Per i contribuenti domiciliati in Toscana, la prima data per l’invio delle richiesta decorre dal 4 febbraio 2013 alle ore 12,00 per le persone fisiche ed il 5 di febbraio sempre alle ore 12,00
In merito alla modalità di esecuzione dei rimborsi, l’Agenzia ha precisato che saranno soddisfatte per prime le istanze che riguardano i periodi d’imposta più remoti. In caso di insufficienza di risorse è prevista una ripartizione proporzionale. Si sottolinea pertanto che non si tratta di un “click day”.
Gli uffici CNA sono a disposizione per gli approfondimenti e le relative richieste di rimborso.

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