In seguito ai recenti controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, che hanno portato al sequestro in diverse regioni italiane di molti articoli di bigiotteria sprovvisti di etichetta, in applicazione dell’art. 6 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) i prodotti quali braccialetti, orecchini e orologi e altri articoli di bigiotteria destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale devono contenere visibili e leggibili – obbligatoriamente – le seguenti informazioni:
– denominazione legale o merceologica del prodotto;
– nome o ragione sociale o marchio e la sede del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;
– eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
– materiali impiegati e metodi di lavorazione, ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
– istruzioni, eventuali precauzioni e la destinazione d’uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.
Tali informazioni devono figurare ai sensi dell’art. 7 del Codice sulle confezioni o etichette dei prodotti "nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore". Le indicazioni relative alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto possono essere riportate anche su altra documentazione illustrativa fornita in accompagnamento ai prodotti.
Si ricorda che l’indicazione del nome o del marchio non è equipollente all’indicazione della sede del produttore o dell’importatore pertanto sono notizie che vanno indicate entrambe.
Le imprese del settore moda che utilizzano accessori di metallo devono richiedere ai propri fornitori la documentazione relativa alle informazioni sopra indicate.
Per maggiori informazioni è possibile contattare:
Tamara Bracali – coordinatrice Unione Federmoda CNA Pistoia – tel. 0573 921409 cell. 348 7011982