EPASA CNA – Novità contributive INPS per alcune categorie di lavoratori – Informati in ogni sede CNA ed EPASA PARCO PRATO

 

 

NOVITA’ : SONO SUFFICIENTI 15 ANNI DI CONTRIBUTI PER LA PENSIONE ? IN ALCUNI CASI QUESTO E’ POSSIBILE.

 L’INPS, con la circolare n. 16/2013, a seguito di approfondimenti con i Ministeri competenti, ha comunicato formalmente che continuano ad essere applicabili, per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, le deroghe al requisito contributivo previste dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs n. 503/1992.

Pertanto, le categorie di assicurati disciplinate dalla citata normativa del 1992, potranno continuare ad accedere al pensionamento di vecchiaia con i requisiti contributivi più favorevoli, fermo restando che, agli stessi, devono essere applicati tutti i restanti requisiti previsti dal D.L. n. 201/2011.

Più in particolare, a coloro che beneficeranno della deroga contributiva in oggetto, si applicheranno i nuovi requisiti anagrafici (comprensivi dell’incremento dell’aspettativa di vita) previsti, per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto, dall’art. 24, co. 6, della Legge n. 214/2011, nonché la nuova disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici che prevede, com’è noto, la disapplicazione della c.d. finestra mobile e la conseguente decorrenza del trattamento dal 1° giorno del mese successivo la maturazione dei prescritti requisiti.

 Il patronato CNA-EPASA ricorda che le categorie di lavoratori (dipendenti e autonomi) che possono accedere, in deroga all’elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un’anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20, sono, in particolare:

a) i lavoratori, dipendenti ed autonomi che, alla data del 31 dicembre 1992, hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente. Per il perfezionamento dei 15 anni di anzianità contributiva sono utili tutti i contributi – obbligatori, figurativi, da riscatto e da ricongiunzione – riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1° gennaio 1993, ancorché riconosciuti a seguito di domanda presentata successivamente al 31 dicembre 1992;

b) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro la data del 26 dicembre 1992, per i quali, ai fini dell’applicabilità della deroga in questione, non è necessario che siano stati effettuati versamenti volontari anteriormente alla predetta data;

c) i lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni (anche non consecutivi), per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare. In merito al requisito dei 10 anni con occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, a nulla rileva la presenza di contribuzione diversa da quella obbligatoria, se tale contribuzione permette di raggiungere le 52 settimane;

d) i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall’articolo 2 del DLgs n. 503 nell’anno di compimento dell’età pensionabile. Per tali assicurati, i requisiti richiesti sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.

Si precisa che le deroghe di cui sopra non trovano applicazione nei confronti degli iscritti al Fondo speciale FS, mentre dette deroghe interessano gli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste, nei termini specificati alla lettera d) della presente comunicazione.

 I dipendenti ex INPDAP, invece, possono accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia, beneficiando delle deroghe di cui sopra, limitatamente a quanto previsto nei precedenti punti a) e d).

 Il patronato CNA-EPASA è a disposizione di tutti coloro che vogliono effettuare il controllo della propria posizione previdenziale e che vogliono informazioni sulle deroghe per l’accesso al pensionamento di vecchiaia sia presso la sede di Parco*Prato in via delle Pleiadi, 49 (all’interno del centro commerciale COOP) che presso tutte le sedi della CNA di Prato.

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