Bar, ristoranti, pizzerie, paninoteche, gastronomie, pasticcerie, gelaterie, self-service, take-away. Tantissime le attività del settore dell’enogastronomia, dell’alimentare e della ristorazione, interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In base a quanto stabilito in vari tavoli istituzionali, tali imprese potranno regolare la propria attività sulla base dell’osservanza stretta del seguente orario: dalle ore 6 alle ore 18 a patto che il gestore garantisca la distanza di sicurezza dei propri clienti di almeno un metro.
Con l’ultimo DPCM infatti, sottoscritto il 9 marzo dal presidente del Consiglio dei Ministri, le misure già applicate per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal coronavirus vengono estese a tutto il territorio nazionale. Il nuovo provvedimento entrato in vigore il 10 marzo avrà efficacia fino al 3 aprile 2020.
Muoversi solo se necessario
Evitare spostamenti all’interno dei territori se non per comprovate esigenze lavorative, necessità indifferibili e motivi di salute. Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione – scarica qui il Modulo di Autocertificazione . Una falsa dichiarazione è un reato.
Attività di ristorazione e bar chiusi alle ore 18
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 con obbligo di rispetto delle prescrizioni compresa la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Con riferimento alle misure di contenimento, come da DPCM del 9 marzo 2020, abbiamo provveduto a predisporre un cartello per le attività di ristorazione – Avviso alla clientela
Ricordiamo che la prescrizione dell’orario di apertura è applicabile alle attività dei cd. SERVIZI DI RISTORAZIONE di cui riportiamo i Codici Ateco di riferimento.
L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali. Su questa possibilità assistiamo ad oggi ad un’applicazione non omogenea nei territori di riferimento da parte delle autorità locali. Pertanto invitiamo gli interessati a contattare i nostri uffici per le specifiche indicazioni.
Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al DPCM dell’8 marzo.
Trasporti
Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
Centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Negli altri giorni il gestore deve comunque garantire il rispetto delle prescrizioni. La chiusura non è predisposta per le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari che comunque devono rispettare le prescrizioni.
Consulta qui le F.A.Q. del Governo sul Decreto #IoRestoaCasa
Sarà nostra cura informarvi degli aggiornamenti rispetto al presente quadro di riferimento.
Ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione per la necessaria assistenza.
Rif. CNA Toscana Centro: Dott.ssa Francesca Moriconi – Tel. 0574 578556 / 340 5352487
CSA scrl: Responsabile Matteo Conforti – Tel. 0573 921280