La Toscana, dopo Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, ha disciplinato l’efficienza energetica in edilizia, prevedendo sanzioni e controlli. L’attestato di certificazione energetica degli edifici deve essere allegato obbligatoriamente agli atti di compravendita e locazione.
Con la legge regionale n. 71 del 23 novembre 2009, pubblicata sul Bur n. 50 del 27 novembre, la Toscana ha adeguato al quadro normativo nazionale le proprie norme sull’efficienza energetica in edilizia, introducendo un sistema di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, e di ristrutturazione.
A febbraio è stato quindi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, il Regolamento n. 17/R del 25 febbraio 2010, che disciplina la certificazione energetica degli edifici e l’attestato di certificazione energetica. Il Regolamento non si applica: ai fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo; ai fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a 2 anni e a quelli isolati con superficie inferiore a 25 mq; agli edifici dichiarati non abitabili o non agibili e a quelli che, in caso di trasferimento a titolo oneroso, siano destinati alla demolizione; alle tipologie di edifici escluse dalle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009).
L’ACE è obbligatorio per tutti gli edifici oggetto di compravendita o di locazione, esclusi quelli suddetti.
L’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per: a) gli edifici di nuova costruzione; b) gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione; c) gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a 1000 mq, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura.
L’ACE è redatto e sottoscritto dai soggetti abilitati in possesso dei requisiti indicati dai regolamenti di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del Dlgs 192/2005, che però non sono stati ancora emanati. Nel frattempo, per l’individuazione dei requisiti dei certificatori, si fa riferimento all’allegato III al Dlgs 115 del 30 maggio 2008.
Le metodologie di calcolo da utilizzare per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, ai fini della certificazione energetica, sono quelle individuate nel Dpr 59/2009 e nelle Linee Guida Nazionali. Anche per il sistema di classificazione energetica degli edifici, la Toscana fa riferimento alle Linee Guida Nazionali.
Entro un anno dalla pubblicazione del Regolamento, sarà disciplinato il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, che comprende l’archivio informatico delle certificazioni energetiche e il catasto degli impianti di climatizzazione. Fino ad allora gli ACE possono essere presentati in forma cartacea.
I dati di classificazione energetica degli edifici trasmessi al sistema informativo sono pubblici e accessibili in modo semplice e gratuito per via telematica. I certificatori accedono al sistema informativo per redigere o aggiornare gli ACE, attraverso l’infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso e mediante convenzioni con gli ordini o collegi professionali di appartenenza. È previsto un rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per l’accesso al sistema informativo.
La Cna Artigianato Pratese terrà nel mese di aprile una iniziativa specifica per illustrare la nuova legge Regionale