Il Ministero del lavoro, con una circolare emessa dalla Direzione Generale Attività Ispettive, torna nuovamente sull’argomento dei cosiddetti enti bilaterali anomali, chiarendo in via definitiva quelli che sono legittimati ad erogare la formazione e, come automatica conseguenza, a rilasciare i Durc. Nella circolare, la n. 13 del 5 giugno 2012, viene affermato che si ritengono organismi bilaterali quelli che sono stati costituiti da una o più Associazioni Datoriali firmatarie dei vari CCNL. Il documento, scaricabile tramite il link riportato in calce, elenca i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro attualmente in vigore che sono stati sottoscritti dalla organizzazioni datoriali più significative. Pertanto, chi non figura in questo contesto non può ritenersi abilitato ad erogare l’attività di formazione che il Decreto Legislativo 81/2008 demanda agli Organismi Paritetici definiti all’articolo 2 lettera ee. Parimenti, anche i Durc, tema su cui lo stesso Ministero si era pronunciato nel maggio scorso con apposita lettera-circolare, in piena coerenza con i concetti sopra esposti, non potranno essere rilasciati dalle Casse Edili che siano espressione di organizzazioni non firmatarie dei richiamati CCNL.