Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 305 del 24 dicembre e in vigore dal giorno 25 dicembre, il Decreto Legge n 221 ‘Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali’.
Ecco le principali novità:
- dal 25 dicembre e fino al 31 marzo obbligo di SuperGreen Pass per consumare al banco di bar e pubblici esercizi, nonché per poter accedere a piscine, palestre, musei, parchi tematici e divertimento, sale gioco, sale scommesse e sale bingo.
- dal primo febbraio 2022 riduzione della durata del green pass da 9 a 6 mesi;
- il periodo minimo per la somministrazione della terza dose viene ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca;
- obbligo di dispositivi Ffp2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto, anche del trasporto pubblico locale;
- divieto di consumare cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e nel corso di eventi sportivi;
- fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto e chiusura di discoteche e sale da ballo.
Stato di emergenza e green pass
Con il Decreto Festività si prevede che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
Inoltre, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità del green pass scende dagli attuali nove mesi a sei mesi.
Uso delle mascherine ed eventi aperti al pubblico
Per quanto riguarda le mascherine si prevede che:
dalla data del 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo anche nei luoghi all’aperto, trova applicazione anche in zona bianca.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ossia dal 25 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:
- per gli spettacoli aperti al pubblico
- che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo
- e in altri locali assimilati,
- nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto,
In questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. L’obbligo di mascherine FFP2 si applica, dal 25 dicembre e fino al 31 marzo 2022 anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Regole per ristoranti e locali al chiuso
Il Decreto prevede che:
- dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
Nello stesso periodo sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.