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Decreto del Fare: alleggerita la responsabilità solidale appaltatore/subappaltatori – “Raddoppiato” il Durc nei contratti pubblici.

Il “Decreto del Fare”, approvato dal CdM lo scorso 15 giugno, nell’attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si trova ancora sottoposto al forcing delle forze politiche e sociali per apportarvi ritocchi e limature. Costituito da 84 articoli, ha come obbiettivo principale il rilancio dell’economia attraverso specifiche misure per sostenere le imprese. In attesa di rilasciare un giudizio complessivo sulla manovra, informazioni e commenti dettagliati potranno essere formulati solo dopo la sua pubblicazione ufficiale, continuiamo ad anticipare su queste pagine, leggi articolo postato ieri, i primi contenuti. Ancora tutta da valutare la reale efficacia dei provvedimenti varati e se la strada per ridurre i costi burocratici semplificando o eliminando gli adempimenti superflui, per rinforzare la competitività delle aziende, per ridurre il costo della mano d’opera e la pressione fiscale, sia stata davvero intrapresa. Intanto e in attesa di saperne di più, anticipiamo che il Durc destinato a dimostrare la regolarità contributiva nei lavori pubblici ha raddoppiato il periodo di validità da tre a sei mesi. Su questo tema è inedito e interessante che chi amministra le paghe (Associazioni e consulenti lavoro) riceverà per posta elettronica da Cassa Edile, Inps o Inail l’invito a far regolarizzare entro quindici giorni la posizione dell’azienda amministrata per consentire il rilascio del Durc positivo. Un secondo provvedimento, che non risolve il problema ma lo attenua, è quello di limitare la responsabilità solidale fra appaltatore e subappaltatore alle sole ritenute Irpef sul lavoro dipendente  svolto nei vari subappalti. Fino ad oggi ciò valeva anche per l’Iva. Un problema in meno anche se restano aperte alcune perplessità. La prima è che non esistono versamenti “dedicati” ai cantieri. Le ritenute si versano infatti mensilmente per tutto il personale e per tutti i lavori svolti nel periodo. Potrebbe pertanto non essere semplice dimostrare l’avvenuto versamento  proprio di quelle specifiche ritenute.  Inoltre sono ancora poco chiare le disposizioni su come il subappaltatore debba autocertificare la sua regolarità e quanto questo deresponsabilizzi l’appaltatore. Comportamenti fraudolenti potrebbero essere davvero possibili. E allora…chi pagherebbe? I nostri uffici sono a disposizione. Invitiamo gli interessati a scaricare la bozza del decreto sfruttando il collegamento che segue:

Bozza Decreto 15 giugno 2013

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