Per gli anni dal 2013 al 2015 sono introdotti nuovi incentivi per coloro che acquistano in Italia (a titolo di proprietà o mediante leasing finanziario) un veicolo ecologico nuovo di fabbrica.
MISURE DEGLI INCENTIVI
Per gli acquisti effettuati nel 2013 e 2014 è riconosciuto un contributo pari al 20% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di:
– € 5.000, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
– € 4.000, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
– € 2.000, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
Per gli acquisti effettuati nel 2015 spetta un minor contributo pari al 15% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di:
– € 3.500, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 12/08/2012 non superiori a 50 g/km;
– € 3.000 , per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
– € 1.800 , per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
I contributi di cui sopra:
a) sono ripartiti, in parti uguali, tra un contributo statale e uno sconto praticato dal venditore
b) sono corrisposti dal venditore all’acquirente compensandoli dal prezzo di acquisto del veicolo nuovo
c) sono rimborsati al venditore da parte delle imprese costruttrici/importatrici del veicolo nuovo, che a loro volto li recuperano quale credito d’imposta
CONDIZIONI RICHIESTE PER FRUIRE DEGLI INCENTIVI
– I nuovi veicoli devono essere acquistati e immatricolati nel periodo tra il 01/01/2013 e il 31/12/2015. L’immatricolazione non deve essere già avvenuta in precedenza
– I veicoli da rottamare devono appartenere alla della stessa categoria di quelli nuovi
– I veicoli da rottamare devono risultare immatricolati da almeno 10 anni rispetto alla data di acquisto di quelli nuovi
– I veicoli da rottamare devono essere intestati al proprietario o all’utilizzatore da almeno 12 mesi rispetto alla data di acquisto del veicolo nuovo. Il suddetto soggetto intestatario deve essere o lo stesso che acquista (in proprietà o in leasing) il veicolo nuovo o un suo familiare convivente
– Nell’atto di acquisto/locazione finanziaria deve essere espressamente dichiarato che il “vecchio” veicolo è destinato alla rottamazione, oltre ad essere indicate le misure sia del contributo statale che dello sconto del venditore.