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Decreto crescita: Incentivi per l’acquisto di veicoli

Per gli anni dal 2013 al 2015 sono introdotti nuovi incentivi per coloro che acquistano in Italia (a titolo di proprietà o mediante leasing finanziario) un veicolo ecologico nuovo di fabbrica.

 

MISURE DEGLI INCENTIVI

Per gli acquisti effettuati nel 2013 e 2014 è riconosciuto un contributo pari al 20% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di:

– € 5.000, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

– € 4.000, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

– € 2.000, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;

Per gli acquisti effettuati nel 2015 spetta un minor contributo pari al 15% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di:

– € 3.500, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 12/08/2012 non superiori a 50 g/km;

– € 3.000 , per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

– € 1.800 , per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

I contributi di cui sopra:

a) sono ripartiti, in parti uguali, tra un contributo statale e uno sconto praticato dal venditore

b) sono corrisposti dal venditore all’acquirente compensandoli dal prezzo di acquisto del veicolo nuovo

c) sono rimborsati al venditore da parte delle imprese costruttrici/importatrici del veicolo nuovo, che a loro volto li recuperano quale credito d’imposta

 

CONDIZIONI RICHIESTE PER FRUIRE DEGLI INCENTIVI

– I nuovi veicoli devono essere acquistati e immatricolati nel periodo tra il 01/01/2013 e il 31/12/2015. L’immatricolazione non deve essere già avvenuta in precedenza

– I veicoli da rottamare devono appartenere alla della stessa categoria di quelli nuovi

– I veicoli da rottamare devono risultare immatricolati da almeno 10 anni rispetto alla data di acquisto di quelli nuovi

– I veicoli da rottamare devono essere intestati al proprietario o all’utilizzatore da almeno 12 mesi rispetto alla data di acquisto del veicolo nuovo. Il suddetto soggetto intestatario deve essere o lo stesso che acquista (in proprietà o in leasing) il veicolo nuovo o un suo familiare convivente

– Nell’atto di acquisto/locazione finanziaria deve essere espressamente dichiarato che il “vecchio” veicolo è destinato alla rottamazione, oltre ad essere indicate le misure sia del contributo statale che dello sconto del venditore.

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