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CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI

Credito di imposta introdotto dal Decreto Competitività (DL n. 91/2014) al fine di incentivare il rilancio e lo sviluppo delle imprese attraverso l’agevolazione degli investimenti in nuovi beni strumentali e destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

Bonus investimenti: ammontare, periodo agevolato, media quinquennale

L’agevolazione fiscale sugli investimenti di cui al DL n. 91/2014 assume la forma di un credito di imposta di importo pari al 15% della differenza tra:

  • investimenti in beni strumentali realizzati nel “periodo agevolato”, ossia nel periodo che decorre dalla data di entrate in vigore del Decreto Competitività (25 giugno 2014) e termina il 30 giugno 2015;

  • media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti al “periodo agevolato” (con facoltà di escludere il periodo di imposta con maggiori investimenti).

I soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per esempio, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2014, dovranno tenere in considerazione la media degli investimenti realizzati tra il 2009 e il 2013 mentre, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2015, dovranno tenere in considerazione la media degli investimenti realizzati tra il 2010 e il 2014.

Soggetti che possono accedere all’agevolazione fiscale

Il DL n. 91/2014 non pone particolari limiti ai soggetti potenzialmente interessati al credito di imposta: possono infatti beneficiare dell’agevolazione tutti i titolari di reddito di impresa che effettuano gli investimenti agevolabili. L’adozione della contabilità semplificata o di particolari regimi di imposta non è ostativa alla fruizione del Bonus investimenti.

Investimenti agevolabili

Il Decreto Competitività agevola gli “investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO. Il concetto di “investimento” non comprende solo l’“acquisto” del bene da parte del produttore o del rivenditore: sono infatti agevolate anche le acquisizioni di beni strumentali mediante i contratti di leasing finanziario e di lease-back, i contratti di appalto, la costruzione in economia.

Strumentalità.

Sono agevolabili gli investimenti relativi ai “beni strumentali”, ossia i beni materiali sottoposti al processo di ammortamento ai sensi dell’art. 102 TUIR.

Novità.

Ai fini dell’agevolazione è necessario che il bene non sia mai stato utilizzato; sono pertanto compresi i beni:

  • acquistati dal produttore o dal rivenditore;

  • acquistati da un soggetto, purché questi non li abbia mai utilizzati;

  • esposti negli show room del produttore, purché non siano mai entrati in funzione.

Può essere agevolato anche l’investimento in un bene “complesso” alla cui costruzione abbiano concorso dei beni usati; il requisito della novità in questa particolare ipotesi può sussistere purché il costo dei beni usati non sia di entità rilevante rispetto al costo complessivamente sostenuto per l’acquisto (o la costruzione in economia) del bene complesso.

Territorialità.

Per godere dell’agevolazione è necessario che i beni siano utilizzati in strutture produttive situate nel territorio nazionale; non rileva la provenienza italiana o estera del bene, purché lo stesso sia destinato ad essere utilizzato nel territorio nazionale.

Importo unitario non inferiore a 10.000 euro.

La norma prevede un investimento minimo di 10.000 euro, calcolato facendo riferimento al costo fiscale di cui all’art. 110, co. 1 e 2, TUIR. Nell’importo di riferimento saranno pertanto compresi anche gli oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto e di montaggio, spese di progettazione, dazi doganali, etc.) e l’eventuale IVA indetraibile, mentre dovranno essere sottratti gli eventuali contributi in conto impianto ricevuti.

  • in caso di leasing finanziario va considerato il costo sostenuto dal concedente e non i canoni corrisposti o il prezzo di riscatto del bene;

  • in caso di investimenti realizzati mediante appalto si considera il corrispettivo liquidato all’ultimazione della prestazione complessa (consegna) o, in caso di produzione di Stati Avanzamento Lavori (SAL), i corrispettivi liquidati sulla base degli stessi;

  • in caso di leasing “di costruzione” vanno considerati i corrispettivi liquidati dalla società di leasing;

  • in caso di costruzioni in economia sono comprese le spese di progettazione, i materiali acquistati e quelli prelevati dal magazzino, il costo della manodopera diretta, gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati, i costi industriali direttamente imputabili.

L’investimento deve essere effettuato, come sopra ricordato, nel “periodo agevolato”, facendo riferimento ai criteri di competenza fiscale di cui all’art. 109 TUIR. Anche con riferimento al “momento di effettuazione dell’investimento” assume rilevanza la modalità di acquisizione del bene strumentale.

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