Dal 1 ottobre 2020 vige l’obbligo per tutte le aziende in possesso di distributori e depositi carburante ad uso privato di dotarsi di alcuni codici da richiedere all’Agenzia Delle Dogane in base alla capienza delle cisterne possedute.
Questi obblighi derivano dall’evoluzione della normativa sulla tracciabilità dei carburanti e sono stati oggetto di numerosi rimandi nel corso dell’ultimo anno.
Al fine di chiarire il quadro normativo e tentando di rispondere alle numerose domande riepiloghiamo scadenze ed obblighi nella seguente tabella:
Distributori fino a 5000 litri:
· Nessun obbligo di tenuta registro
· Nessun obbligo di richiesta codice ditta e riceveranno l’ eDas cartaceo
· In caso di richiesta da parte dell’azienda erogatrice del carburante devono solo comunicare che sono in possesso di una cisterna in esenzione.
Distributori tra 5000 e 10000 litri – dal 1 ottobre 2020:
- Obbligo di tenuta registro cartaceo (non vidimato e non telematico)
- Obbligo di richiesta codice ditta all’agenzia delle dogane
- Riceveranno l’ eDas cartaceo
- Al ricevimento dell’eDas cartaceo registreranno il carico sul registro
- Registreranno lo scarico una volta al mese se sono in possesso di una cisterna dotata di contalitri
- Registreranno lo scarico una volta a settimana se misureranno il consumo in base ad un asta manuale
Distributori sopra i 10000 litri – dal 1 gennaio 2021:
· Obbligo tenuta registro telematico
· Obbligo richiesta eDas telematico
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