sole e pannelli

Chiarimento Agenzia Entrate: Compatibiltà fra gli impianti fotovoltaici e la detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edili

Di notevole interesse la nota emessa lo scorso 14 marzo dall’Agenzia delle Entrate. E’ la risposta ad un quesito specifico inoltrato dall’Associazione Nazionale Imprese Elettrotecniche in tema di compatibilità fra la detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edili (50% fino a giugno 2013) e l’impiantistica fotovoltaica. L’agenzia, con argomentazioni puntuali e pienamente condivisibili, ammette la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di impianti destinati a produrre corrente da fonte fotovoltaica. Una buona opportunità per installatori e progettisti che avranno una ragione in più per proporre ai loro clienti l’installazione di questo tipo di impianti. Ciò anche in previsione dell’esaurimento dei fondi a disposizione del quinto conto energia  che se non dovesse essere rifinanziato, evento assai probabile, farebbe definitivamente venir meno l’incentivo GSE e con esso l’interesse per queste installazioni. 

 

Riportiamo di seguito una breve sintesi del documento scaricabile integralmente utilizzando il collegamento posto in calce al presente articolo.

 

1) L’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni IRPEF (i soggetti beneficiari devono ovviamente essere persone fisiche) per le ristrutturazioni edilizie volte a favorire il recupero del patrimonio abitativo.

2) Come già indicato a suo tempo su queste pagine, dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza essendo divenuta strutturale. L’importo detraibile è da ripartire in 10 quote annuali.

3) In particolare per il periodo d’imposta 2013:
–   
detrazione del 50% per le spese sostenute (criterio di cassa) dall’inizio del periodo d’imposta fino al 30 giugno 2013, per un ammontare massimo di 96.000 euro  (tenendo conto – in caso di mera prosecuzione dei lavori – delle spese sostenute negli anni precedenti)
– 
detrazione del 36% per le spese sostenute (criterio di cassa)  dal 1° luglio 2013, per un ammontare massimo di 48.000 euro.
         
4) Il contribuente che intende beneficiare della detrazione non dovrà produrre particolare documentazione che attesti il risparmio energetico, ad eccezione naturalmente di quella comprovante l’avvenuto acquisto ed installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale e l’abilitazione amministrativa. Il pannello solare infatti garantisce di per se il risparmio energetico. Non sono pertanto necessarie asseverazioni tecniche.
 
5) Per poter beneficiare della detrazione in esame, è necessario che l’impianto fotovoltaico sia installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione. Non deve quindi superare i 20 kW di potenza; l’energia prodotta e non autoconsumata sarà immessa in rete  mediante il servizio di scambio sul posto.
 
6) Divieto di cumulo tra la detrazione fiscale in esame e la tariffa incentivante erogata dal GSE a cui abbiamo accennato sopra. Piena cumulabilità invece, anche in base alle indicazioni del Ministero Sviluppo Economico, tra la stessa detrazione e lo scambio sul posto.

Scarica il parere Agenzia Entrate

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