Canone Rai: chiarimenti alle imprese

 

Stanno pervenendo alle imprese, in questi giorni, migliaia di lettere della RAI – Radiotelevisione Italiana, con allegato bollettino precompilato per il pagamento del canone speciale per la ricezione fuori dall’ambito familiare delle trasmissioni radiotelevisive.

CNA intende chiarire a tutte le imprese associate i termini della questione, al fine di evitare che si ingenerino, in merito, falsi convincimenti tali da spingere le imprese che non sono tenute a pagare alcun abbonamento o effettuare versamenti non dovuti.

Come si ricorderà, con la nota prot. n. 12991, del 22 febbraio 2012, indirizzata al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti sull’applicazione del RDL n. 246/38 e sul Canone di abbonamento RAI.

Ciò in seguito alle problematiche venutesi a creare dopo che la RAI, nelle prime settimane dell’anno, aveva provveduto all’invio di una lettera alle imprese di ogni tipologia, nella quale affermava che le norme di legge in materia di “abbonamenti alle radioaudizioni” imporrebbero l’obbligo del pagamento di un canone di abbonamento speciale anche a chi detenga, al di fuori dell’ambito familiare, apparecchi quali computer collegati in rete (del tipo “digital signage e similari”, si leggeva nella lettera della RAI), indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti, come ad esempio visione di filmati, DVD, televideo, filmati di aggiornamento, ecc.

Il messaggio, per la sua perentorietà, insieme alla poca chiarezza, rischiava di spingere numerosissime  aziende, per nulla tenute al pagamento del canone speciale, ad assolvere un supposto obbligo, specie in collegamento con quanto previsto dall’art. 17 del D.L. 6.12.2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella legge n. 214/2011.

Tale norma prevede che, da quest’anno, “le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il

numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale”.

L’art. 1 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, sulla “Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni”, stabilisce in effetti che “chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento (…)”.

Ma finora nessun Ente od organo aveva mai individuato tali apparecchi, nonostante l’Agenzia delle Entrate, con nota del marzo 2008, avesse chiesto al Ministero delle Comunicazioni di procedere a tale individuazione.

Le Associazioni che compongono R.E TE. Imprese Italia, a seguito della diffusione dell’equivoca lettera della RAI, si erano dunque opposte fermamente “all’applicazione di quello che appare un insensato nuovo balzello, basato sulla teorica eventualità dell’accesso a un servizio, piuttosto che sull’utilizzo reale del medesimo”. Pertanto, R.E TE. Imprese, considerata “la palese iniquità della situazione”, richiedeva al Governo “un immediato intervento affinché vengano modificate le norme che impongono il pagamento del canone televisivo, escludendo quanto meno qualsiasi obbligo di corrispondere il canone in relazione al possesso di apparecchi che fungono da strumenti di lavoro per le aziende, quali computer, telefoni cellulari e strumenti similari”.

Dopo un comunicato-stampa di (parziale) smentita da parte della RAI, la nota del Dipartimento delle Comunicazioni cui si è sopra accennato aveva finalmente chiarito che un apparecchio si intende “atto” a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente (fin dall’origine) gli stadi di un radioricevitore completo; sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi, solo audio per i servizi radiofonici.

Un apparecchio si intende “adattabile” a ricevere le radiodiffusioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo.

Ne deriva, come conseguenza, che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (e conseguentemente per esso non va pagato alcun canone TV).

Ebbene, in  questi giorni la RAI sta provvedendo all’invio di un nuovo avviso alle imprese, nel quale si ricorda che le vigenti disposizioni normative impongono l’obbligo del pagamento di un abbonamento speciale a chiunque detenga, fuori dall’ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili – quindi muniti di sintonizzatore – alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi sono adibiti.

La nuova lettera fa riferimento altresì all’obbligo, per le imprese e le società, di indicare nella relativa dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione per la detenzione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

Alla lettera è annesso un bollettino di c/c postale già compilato, il cui importo, ricorda la RAI, è deducibile dal reddito di impresa.

CNA raccomanda  alle imprese associate di prestare attenzione e di verificare che gli apparecchi  detenuti nell’ambito aziendale appartengano alla tipologia descritta nella lettera del Dipartimento delle comunicazioni (apparecchi muniti di sintonizzatore): in questo caso il pagamento del canone speciale RAI sarà dovuto e del numero del relativo abbonamento dovrà essere data evidenza nella prossima dichiarazione dei redditi. In caso diverso, non dovrà darsi seguito ad alcun pagamento, evidenziando nella dichiarazione l’inesistenza dell’obbligo.

Poniamo altresì in evidenza, per escludere ulteriori dubbi, che nei casi in cui l’azienda utilizzi monitor/display non allo scopo di consentire al pubblico la visione di programmi televisivi, ma per effettuare promozioni di propri prodotti/servizi il canone speciale RAI sarà comunque dovuto qualora il monitor/display sia dotato di sintonizzatore, e dunque adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, a prescindere dall’effettivo uso diverso.

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