Autoriparatori: Gas fluorati per auto, scopri qui cosa è cambiato nella normativa

 

 

Cerchiamo di fare chiarezza sulla normativa che coinvolgerà tutti coloro  che  operano sui gas fluorurati contenuti negli impianti di climatizzazione. L’argomento è di stretta attualità per le numerose offerte di partecipazione a corsi formativi obbligatori che stanno pervenendo alle aziende del settore.

DA DOVE PARTE IL TUTTO? Brevemente ed in successione: protocollo di Kyoto; Regolamento Europeo 842/2006 obbligo di ridurre le emissioni di gas fluorurati attraverso diverse azioni tra cui l’identificazione dei soggetti che operano sui gas; Regolamento Europeo 307/2008 definizione delle specifiche del corso di formazione /sensibilizzazione che gli autoriparatori che operano sui gas fluorurati dovranno obbligatoriamente frequentare; DPR 43/2012 normativa italiana con la quale si definisce chi sono i soggetti eroganti i corsi e le autorizzazioni.

CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI? Tutte le persone (attenzione nel termine persone rientrano titolari, soci e dipendenti) che svolgono attività di recupero del GAS R134 dagli impianti di condizionamento dei veicoli a motore per trasporto persone con massimo di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e per il trasporto di merci con massa massima di 1305 KG.

L’attività di manipolazione e recupero del nuovo GAS 1234FY non necessita di alcuna abilitazione, pertanto si desume che con la graduale sostituzione del GAS R134 (anno 2017) l’abilitazione diverrà desueta e non più necessaria.

COSA OCCORRE POSSEDERE E COME FARE? Occorre avere un attestato di qualifica rilasciato da un Organismo di attestazione riconosciuto tramite un corso di formazione. I contenuti del corso (teorici e pratici) hanno essenzialmente lo scopo di sensibilizzare gli operatori sull’impatto ambientale dei gas fluorurati. Il corso ha l’obbligo di frequenza e non contiene uno specifico obbligo di esame finale.

A PARTIRE DA QUANDO? Da quando la Camera di Commercio aprirà l’iscrizione al “registro nazionale delle persone e delle imprese certificate”. Dopo l’iscrizione in Camera di Commercio vi sono 6 mesi per ottenere l’attestato tramite corso.

Alla data di redazione del presente articolo il registro non è stato aperto e pertanto si invita le imprese ad attendere tale evento prima di iscriversi ai corsi di formazione.

 QUALE SARA’ IL PERCORSO DELLE IMPRESE?

1. Iscrivere le persone – che all’interno dell’azienda operano con i gas fluorurati  – al registro tenuto presso la Camera di Commercio competente entro 60 giorni dalla sua istituzione.

2. Iscrivere allo stesso Registro anche l’officina (si ricorda che l’abilitazione è personale e non dell’impresa).

3. Iscriversi ad un corso erogato da un ente formatore accreditato.

4. Al superamento del corso viene rilasciato attestato, viene comunicato all’organismo di Certificazione ed al Registro tenuto dalle Camere di Commercio.

 SANZIONI? Ad oggi non si riscontrano sanzioni amministrative; nondimeno saranno certamente  contenute in un imminente provvedimento. Resta inteso che il rispetto della norma è condizione essenziale per poter continuare l’attività di ricarica degli impianti di climatizzazione delle autovetture.

 CNA Prato non organizza direttamente i corsi in argomento. Tuttavia siamo impegnati a ricercare le migliori offerte disponibili sul mercato anche mediante convenzioni nazionali e locali al fine di contenere al minimo i costi per le imprese.

Stiamo organizzando per il mese di gennaio 2013 una riunione di settore per informare le imprese su questo adempimento ed indicare l’offerta formativa per la certificazione.

Nel condividere i principi ispiratori della norma vogliamo sottolineare la nostra contrarietà ad un provvedimento che espone le imprese all’ennesimo e costoso adempimento amministrativo.

Per ogni  ulteriore informazione contattate:

Francesco Bigagli CNA SERVIZI ALLA COMUNITA’  – mail: francesco.bigagli@po.cna.it  –  telefono 0574 578509

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