manutentore

ATTENZIONE…! In Gazzetta i Decreti che ridisegnano i controlli periodici su caldaie e centrali termiche

Dopo molte indiscrezioni sulla loro reale portata, ecco che approdano in G.U. due DPR attuativi del Decreto Legislativo 192/2005 (prescrizioni generali per l’efficienza energetica in edilizia). Sono entrambi di assoluto interesse per impiantisti, manutentori e intera filiera cantieristica. Il primo definisce i criteri generali su esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione di acqua calda sanitaria. Il secondo attiene i criteri di accreditamento per assicurare qualificazione e indipendenza degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici sempre ai sensi del citato decreto 192/2005. Come intuibile, si tratta di provvedimenti destinati ad avere forti ripercussioni su imprese e consumatori. Ai controlli sul corretto funzionamento degli apparecchi si affiancano infatti precisi limiti all’esercizio degli impianti costituiti dal divieto di superare determinate temperature e tempi di accensione. Il tutto diversificato in base alle zone climatiche e alle destinazioni d’uso degli immobili. La recentissima pubblicazione dei due provvedimenti, entrambi inseriti nella Gazzetta del 27 giugno, non ha ancora consentito la piena valutazione delle ricadute tecniche ed economiche su installatori e committenti-utenti. Tra l’altro, alle naturali perplessità che di solito caratterizzano ogni revisione normativa, si sono improvvisamente aggiunte quelle derivanti dalla chiusura di Publicontrolli annunciata dal Sindaco Bertinelli proprio in queste ore. Seguiremo con la massima attenzione anche gli sviluppi di questa vicenda su cui, visto il ruolo che questa società riveste nel nostro territorio, auspichiamo una rapida soluzione. Per il resto, in attesa di poter rilasciare ulteriori precisazioni e organizzare iniziative di formazione specifiche, invitiamo a scaricare e prendere visione dei provvedimenti in oggetto. A titolo puramente esemplificativo, suggeriamo di dare una prima occhiata all’Art. 6 del DPR 74, che precisa i profili di responsabilità di chiunque conduca gli impianti e dei terzi responsabili in particolare; al successivo Art. 7 che evidenzia come la periodicità dei controlli non sia più predeterminata ma possa anche ancorarsi alle caratteristiche dei modelli o alle disposizioni tecniche dei costruttori o, in mancanza, di enti certificatori quali UNI o CEI; all’Art. 9 che dispone l’obbligo di ispezionare anche gli impianti di climatizzazione estiva superiori ai 12 kW di potenza. I risultati di queste ispezioni dovranno essere annotate sui libretti di impianto che abbiamo già raccomandato di istituire. I nostri uffici con le Unioni Installazione Impianti e Costruzioni restano comunque a disposizione delle aziende associate.

 

DPR 74 del 16 aprile 2013

DPR 75 del 16 aprile 2013

Decreto Lgs.vo 192/2005

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