Palazzo di giano

Attenzione…! Al via il diritto a compensare i crediti commerciali vantati dalle imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione.

Con il Decreto 25 giugno 2012 il Ministero dell’Economia rende operativa una fondamentale disposizione: consentire alle imprese che vantano crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti di Enti Locali e Asl, per aver realizzato opere o fornito beni e servizi, di compensarli con quanto dovuto a titolo di imposte, tasse, contributi erariali, regionali, locali, assistenziali e previdenziali, compresi quelli dovuti per l’assicurazione obbligatoria Inail.

Vi rientrano anche gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione. E’ inoltre previsto che un successivo decreto del Ministero dell’Economia estenda la compensazione ad altre entrate riscosse mediante ruolo.

Per esercitare questo sacrosanto diritto è necessario che il titolare del credito acquisisca la certificazione dello stesso. Al riguardo infatti il Ministero dell’Economia, sempre in data 25 giugno, ha varato uno specifico decreto che fissa le modalità di certificazione dei crediti derivanti dalle prestazioni  eseguite per conto delle Amministrazioni Locali e del Servizio Sanitario Nazionale.  

Una volta esercitata la compensazione sarà lo Stato ad occuparsi del recupero delle somme dovute dall’Ente Locale o dall’Asl mediante una corrispondente riduzione dei trasferimenti compensativi. Ed ecco realizzarsi il paradossale contrappasso: in caso di incapienza, l’Amministrazione Statale avvierà la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute dall’Ente Pubblico tramite Equitalia…!

Appena possibile sarà cura dei nostri uffici riferire le modalità che dovranno essere seguite per ottenere la certificazione del credito.

Di seguito riportiamo i titoli delle tre normative che disciplinano questa disposizione con i relativi link per visualizzarle

 

 

1) – Modalita’ di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali. (12A06962) (GU n. 143 del 21-6-2012 )

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-21&task=dettaglio&numgu=143&redaz=12A06962&tmstp=1340351301472

 

 

2) – Modalita’ di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni. (12A07402) (GU n. 152 del 2-7-2012 )

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-02&task=dettaglio&numgu=152&redaz=12A07402&tmstp=1341303906486

3) – Modalita’ con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12A07403) (GU n. 152 del 2-7-2012 )

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-07-02&task=dettaglio&numgu=152&redaz=12A07403&tmstp=1341303906486

 

 

 

 

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