Appalti – Dal 1° luglio obbligo di fatture elettroniche tra impresa principale e subappaltori

Resta fissato al primo luglio il debutto della fattura elettronica nei subappalti, con una data che anticipa di sei mesi l’entrata in vigore dell’e-fattura tra i privati B2B (soggetti passivi Iva). L’obbligo non riguarderà però indiscriminatamente tutte le imprese coinvolte nel cantiere o nella fornitura del servizio. A scambiarsi le fatture on line dovranno essere solo il titolare del contratto d’appalto e i suoi subappaltatori diretti. Restano escluse tutte le altre imprese coinvolte nella successiva catena delle subforniture.

Il provvedimento, contiene un capitolo ad hoc destinato a spiegare il funzionamento del meccanismo che dal primo luglio estenderà l’obbligo di documentazione elettronica a gran parte della filiera degli appalti pubblici, andando oltre i rapporti tra PA e impresa titolare del contratto che già dal 31 marzo 2015 si scambiano solo le nuove fatture elettroniche.

La circolare ribadisce che la legge di Bilancio anticipa al primo luglio l’obbligo di fatturazione elettronica nei subappalti (articolo 1, comma 917, lettera b) «troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi».

Escluso il secondo giro di subfornitori

Insomma, come si spiega bene in un esempio riportato nella circolare «se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X e un subappalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate)». Al contrario, continua ancora la circolare, «laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal subappalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019)».

La circolare ricorda anche che nelle fatture elettroniche emesse dai subappaltatori dovranno essere riportati il codice identificativo della gara (Cig) e il codice unitario del progetto (Cup) presenti nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica, offrendo specifiche indicazioni sulle modalità di compilazione del documento informatico.

I chiarimenti sull’applicazione delle fatture elettroniche negli appalti comunque non finiranno qui. Nella stessa circolare si annuncia infatti che è previsto un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in cui saranno esaminate «compiutamente le specifiche problematiche del settore».

 

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