Ambiente: nuove disposizioni per la commercializzazione delle borse di plastica

CNA informa tutte le imprese interessate che dal 1 gennaio 2018 è in vigore per tutti, grande distribuzione e piccoli negozi, l’obbligo di utilizzo di buste in plastica biodegradabili e compostabili al posto dei sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri utilizzati fino alla fine del 2017.

La nuova disciplina, introdotta dalla conversione del cosiddetto “Decreto crescita mezzogiorno”, abroga così le disposizioni precedenti sulla commercializzazione delle borse di plastica (tutte quelle realizzate con polimeri, con o senza manici, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti) e si pone l’obiettivo di disincentivarne l’uso da parte dei consumatori a maggiore tutela e salvaguardia dell’ambiente. I nuovi sacchetti, infatti, dovranno essere fatti pagare al cliente ed il loro prezzo di vendita dovrà risultare dallo scontrino o dalla fattura dei prodotti trasportati. La normativa nulla dice rispetto al prezzo di vendita, un prezzo congruo è comunque stimabile tra 1 e 3 centesimi. Gli esercizi dovranno pertanto aggiornare i registratori di cassa con questa nuova voce.

Sono interessate dalla normativa:
– le attività di produzione delle borse di plastica, che dovranno essere prodotte secondo la normativa vigente;
– le attività di commercio all’ingrosso e/o all’utente finale che dovranno accertarsi di fornire borse in plastica
conformi;
– le attività artigianali/industriali con vendita al cliente di merci e prodotti per le quali riteniamo prudenzialmente che,se forniscono anche le borse per il trasporto dei beni, dovranno accertarsi di fornire borse in plastica conformi.

La normativa non prevede alcun periodo di transizione per la commercializzazione di eventuali scorte di sacchetti non rispondenti ai requisiti in vigore dal 1 gennaio.
Pesanti le conseguenze per chi non rispetta le nuove regole: da 2.500 a 25mila euro di sanzione amministrativa, elevabile a 100mila in caso la violazione riguardi ingenti quantitativi di borse di plastica o un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore.
Nulla cambia relativamente alla commercializzazione di sacchetti di plastica leggeri con manici e riutilizzabili, sia per generi alimentari che non alimentari e rispondenti alle caratteristiche della disciplina comunitaria già in vigore dal 2011.
Anche per questa tipologia di sacchetti naturalmente vige l’obbligo per l’esercente del pagamento che deve essere visibile su scontrino o fattura.
Ricordiamo che la normativa prevede per i produttori di buste in plastica l’obbligo di apporre sulla busta stessa i riferimenti normativi di conformità alla disciplina comunitaria nonché tutte le informazioni ai consumatori sull’impatto che queste hanno sull’ambiente.
La CNA aveva presentato un emendamento di modifica a tal proposito, in quanto l’attuale formulazione dell’articolato, riferibile al quadro sanzionatorio per le violazioni inerenti la commercializzazione degli shopper, punisce indifferentemente (applicando lo stesso importo) sia la commercializzazione dei sacchetti non conformi che la mancata registrazione sullo scontrino di cassa del costo del sacchetto acquistato dal consumatore. Con la proposta emendativa si intende differenziare le due ipotesi di violazione andando ad alleggerire con una sanzione più modesta un comportamento omissivo che può considerarsi irrilevante per le finalità di tutela ambientale rispetto al comportamento ben più grave dell’immissione di sacchetti non conformi.

Gli uffici CNA Toscana Centro sono a disposizione per tutte le informazioni e i chiarimenti in merito ai numeri:
CSA SCRL – Tel. 0573 921280
Unione Agroalimentare – Referente Emiliano Citarella – Tel. 0574 578556

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