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Al via dal primo dicembre l’iva per cassa

Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 11 ottobre scorso dà attuazione all’art. 32 bis del D.L. 83/2012, introducendo il regime “ Iva per cassa” già a partire dal primo dicembre prossimo, abrogando così la disciplina attualmente in vigore prevista dall’art. 7 DL 185/2008.

Il decreto riconosce, finalmente, il diritto di ogni impresa o lavoratore autonomo a pagare l’Iva soltanto dopo che è stata incassata dal proprio cliente, principio rivendicato dalla Cna sin dal luglio 2010, quando è stata emanata la direttiva europea che ha consentito l’applicazione dell’iva per cassa a tutte le imprese con fatturato inferiore ai 2 milioni di euro.

L’introduzione del regime, darà sollievo immediato all’equilibrio finanziario delle imprese che sceglieranno di adottarlo, spesso provato in periodi di crisi come quello attuale. Con tale meccanismo, infatti, le imprese non saranno più obbligate ad anticipare l’Iva allo Stato su fatture non riscosse e potranno evitare di ricorrere a prestiti o rischiare esecuzioni forzate per versamenti di Iva effettivamente non ancora incassata dai propri clienti.

Al contempo, nessun aggravio per chi non può o decide di non entrare nel regime, che continuerà ad applicare le regole ordinarie, legando la detrazione dell’iva sugli acquisti alla mera registrazione della fattura.

Ecco, in sostanza, i punti salienti:

– si tratterà di un regime attivabile per opzione e salvo revoca, da tutti i soggetti passivi Iva con volume d’affari inferiore ai due milioni di Euro;

– sarà applicato in maniera omnicomprensiva a tutte le operazioni attive poste in essere dal soggetto interessato nei confronti di cessionari /committenti titolari di partita iva, con l’esclusione di operazioni effettuate nell’ambito regimi speciali iva;

– consentirà il versamento dell’iva solo al momento dell’incasso del corrispettivo;

– l’imposta diventerà in ogni caso esigibile entro il termine massimo di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo il caso in cui il cessionario/committente sia assoggettato a procedure concorsuali;

– specularmente, l’iva sugli acquisti potrà essere detratta solo al momento del pagamento, il che obbligherà l’impresa, magari anche in regime di contabilità semplificata, a dover seguire anche gli incassi e pagamenti.

Ma questo sembra essere l’unico neo di un regime che sembra avere tutte le premesse per

portare alle imprese benefici immediati e concreti.

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