La CNA, insieme alle altre Associazioni delle PMI, ha siglato, in data 1 luglio 2013, il nuovo “Accordo per il credito 2013” con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), che si trasmette in allegato.
Il nuovo Accordo rappresenta la naturale prosecuzione di quelli siglati negli anni precedenti.
Le principali novità riguardano:
un maggiore dettaglio delle condizioni di ammissibilità delle PMI che presentano una temporanea tensione finanziaria – riduzione del fatturato, riduzione del Margine Operativo rispetto al fatturato, aumento dell’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, riduzione della capacità di autofinanziamento – e mostrano prospettive di continuità e di crescita aziendale
la possibilità di applicare la sospensione anche ad operazioni che erano state oggetto di precedente moratoria.
Gli interventi previsti al fine di dare “respiro finanziario” alle imprese sono di tre tipi:
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Operazioni di sospensione dei finanziamenti
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Operazioni di allungamento dei finanziamenti
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Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività
1.
Entro il 30 giugno 2014, le imprese che versano in condizione di effettiva difficoltà finanziaria, potranno richiedere alla propria banca la sospensione, per un periodo pari a 12 mesi, del pagamento della Quota Capitale delle rate di mutuo e della Quota Capitale dei canoni di leasing “immobiliare”. Potrà essere sospeso, invece, per un periodo pari a 6 mesi, il pagamento della Quota Capitale dei canoni di leasing “mobiliare”.
Possono presentare richiesta di sospensiva dei pagamenti, le imprese che:
abbiano un contratto di mutuo o di leasing in essere alla data del 1 luglio 2013
abbiano rate in scadenza o già scadute, da non più di 90 giorni, alla data di presentazione della domanda
non abbiamo già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi del precedente accordo del 28 febbraio 2012.
E’, invece, possibile ottenere la sospensione dei finanziamenti che hanno già beneficiato dell’agevolazione in oggetto, ai sensi dell’Avviso Comune del 3 agosto 2009.
Le imprese usufruiranno di tale facilitazione allo stesso tasso di interesse previsto dal contratto originario e senza la necessità di fornire garanzie aggiuntive.
2.
Entro il 30 giugno 2014, le imprese potranno presentare domanda per beneficiare delle seguenti possibilità:
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Allungare la durata del mutuo
Le imprese potranno usufruire di un periodo di tempo più lungo, rispetto a quello previsto nel precedente accordo, per onorare il loro debito nei confronti della banca. E’ stato, infatti, esteso fino a 3 anni il periodo di allungamento concesso in caso di mutuo chirografario e fino a 4 anni l’allungamento concesso in caso di mutuo ipotecario.
Possono presentare domanda di allungamento dei pagamenti, le imprese che:
abbiano un contratto di mutuo in essere alla data del 1 luglio 2013
non abbiamo beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell’Accordo per il credito alle PMI del febbraio 2011 e dell’Accordo “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012.
Possono, invece, beneficiare delle operazioni di allungamento anche i mutui che abbiano usufruito in precedenza della sospensione a patto, però, che al momento della presentazione della richiesta, la sospensione si sia conclusa. In questo caso, le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2014.
Le operazioni di prolungamento dei mutui saranno realizzate allo stesso tasso di interesse previsto dal contratto originario, a patto che l’impresa richiedente avvii, entro 12 mesi dall’ottenimento dell’allungamento richiesto, processi di rafforzamento patrimoniale o processi di aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico e patrimoniale.
Negli altri casi, la variazione del tasso di interesse non potrà essere di norma superiore a 200 punti base. La banca dovrà, tuttavia, tenere in debita considerazione la presenza di eventuali garanzie aggiuntive.
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Prorogare le scadenze del credito a breve
L’Accordo consente alle PMI, che abbiano registrato insoluti di pagamento sui crediti anticipati dalla banca, di posticipare fino ad un massimo di 270 giorni le scadenze originariamente previste, previa valutazione da parte della banca in merito all’esigibilità del credito.
Tale facilitazione viene concessa allo stesso tasso di interesse previsto dal contratto originario.
3.
Indipendentemente dal sussistere di condizioni di tensione finanziaria, le imprese che abbiano avviato processi di rafforzamento patrimoniale, saranno facilitate nell’ottenimento di finanziamenti, in misura proporzionale all’aumento dei mezzi propri.
Per consentire alle banche di implementare le procedure richieste dal nuovo accordo, viene prorogato al 30 settembre l’Accordo attualmente in vigore ”Nuove misure per il Credito alle PMI” del 28 febbraio 2012.