Dal 20 ottobre 2012 le imprese individuali che si iscrivono al Registro Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane hanno l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Mentre le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale alla data del 20/10/2012 possono comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013.
Nel caso di presentazione della domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale priva dell’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata il Registro Imprese sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Siamo in attesa di chiarimenti da parte di Unioncamere in merito alla applicazione della sospensione e delle eventuali sanzioni.
Riferimento: Articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge n. 179/2012, in vigore dal 20 ottobre 2012.