Bonus Export Digitale Plus

 

Dal 13 febbraio 2024 parte il Bonus Export Digitale Plus, il contributo a fondo perduto dedicato all’export digitale: incentivi per aziende, reti e consorzi del MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e dell’Agenzia ICE, con il supporto tecnico di Invitalia.

Con il “Bonus Export Digitale Plus” i beneficiari potranno usufruire di un contributo a fondo perduto dedicato allo sviluppo dell’export per gli importi riportati di seguito:

  • 10.000 euro per micro e piccole imprese italiane manifatturiere – a fronte di una spesa di 12.500 euro (al netto dell’IVA);
  • 22.500 euro per reti e consorzi – a fronte di spese non inferiori a 25.000 euro (al netto dell’IVA).


FINALITA’
Sostenere i processi di internazionalizzazione con caratteristiche digitali.


BENEFICIARI
Micro e Piccole imprese italiane del settore manifatturiero

  • Per micro e piccole imprese si intende imprese con meno di 50 addetti e 10.000.000 di fatturato o totale attivo di bilancio
  • Per settore manifatturiero si intendono i settori di cui ai Codici ATECO gruppo C con codici compresi da 10 a 33.

Le imprese inoltre devono:

  • avere avviato, da almeno un anno, la fatturazione di prodotti commerciali;
  • avere sede legale o sede operativa e stabilimento produttivo in Italia;
  • essere in stato di attività e risultano iscritte al Registro delle Imprese;
  • non essere sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • essere iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), valido alla data di presentazione della domanda;
  • essere in regola con gli adempimenti fiscali;
  • non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente Bando, determini il superamento del massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento de minimis; requisito non richiesto per imprese aderenti a reti e/o consorzi richiedenti;
  • non avere ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente Bando, alcun altro contributo pubblico;
  • non rientrare tra le imprese operanti nei settori esclusi dall’articolo 1 del regolamento de minimis;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • non avere ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
  • non risultare iscritte nell’elenco dei fornitori di soluzioni digitali.

 

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti spese erogate da società fornitrici iscritte all’apposito elenco specificato nel paragrafo successivo

  • spese per consulenze finalizzate all’adozione di soluzioni digitali, ivi comprese la progettazione e la personalizzazione di processi e soluzioni architetturali informatiche funzionali ai percorsi di internazionalizzazione;
  • spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile, ivi compresi eventuali investimenti atti a garantire la sincronizzazione con marketplace internazionali forniti da soggetti terzi;
  • spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web nonché il raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi di Customer Relationship Management–CRM (ad esempio i sistemi API – Application Programming Interface);
  • spese per la realizzazione di servizi accessori all’ e-commerce quali quelli di smart payment, predisposizione di portfolio prodotti, traduzioni, shooting fotografici, video making, web design e content strategy;
  • spese per la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di vendita online prescelti;
  • spese per digital marketing finalizzate a sviluppare attività di internazionalizzazione: campagne di promozione digitale, Search Engine Optimization (SEO), costi di backlink e di Search Engine Marketing (SEM), campagne di content marketing, inbound marketing, di couponing e costi per il rafforzamento della presenza sui canali social; spese di lead generation e lead nurturing;
  • servizi di CMS (Content Management System): restyling di siti web siano essi grafici e/o di contenuti volti all’aumento della presenza sui mercati esteri;
  • spese per l’iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing, quali strumenti volti a favorire il processo di esportazione;
  • spese per servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano finalizzati ad aumentare la presenza sui mercati esteri;
  • spese per l’upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi di cui alle precedenti lettere a) e i).


FORNITORI

Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori le imprese che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • sono costituite in forma societaria;
  • sono iscritte al Registro delle Imprese e sono in stato di attività;
  • non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali diverse dal concordato preventivo con continuità e ad accordi di ristrutturazione del debito;
  • hanno sede legale o operativa nell’Unione Europea;
  • hanno realizzato nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda servizi o prestazioni relativi ad una o più delle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 1 del presente Bando per un ammontare pari ad almeno 200.000 euro;
  • svolgono una attività coerente con le finalità del presente Bando, come riscontrabile dall’oggetto sociale previsto da statuto o atto costitutivo;
  • sono operatori economici ammessi ai sensi dell’art. 45 del decreto-legislativo n. 50/2016 non ricadenti nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto-legislativo n. 50/2016.

 

APERTURA
Le domande potranno essere presentate nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2024 e il 12 aprile 2024 con procedura telematica.

 

Per informazioni, assistenza e consulenza: Ufficio Credito CNA – Finart:

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