Bonus 75% “Eliminazione delle barriere architettoniche” tramite sostituzione infissi (e non solo)

Quadro della normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, in vigore fino al 31 dicembre 2025, con possibilità di sconto in fattura o cessione del credito.

 

Obiettivi della norma

Il bonus “Barriere architettoniche” è stato disciplinato dall’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020 ed è stato e modificato e prorogato fino alla fine del 2025 dalla successiva legge 29/12/2022 n.197.

Per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, in edifici “già esistenti”, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati sulle nuove costruzioni.

Non si tratta di un bonus “trainato” ma può essere utilizzato liberamente per le specifiche finalità evidenziate dalla norma e dai destinatari previsti.

E’ opportuno sottolineare che la detrazione spetta anche se tale intervento sia effettuato in assenza di persone con certificazione di disabilità nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori. Ma si sottolinea che la finalità dell’incentivo è l’eliminazione delle barriere architettoniche attraverso la sostituzione di infissi, pertanto ogni intervento deve essere espressamente orientato a tale obiettivo.

D’altronde è significativo il fatto che l’eliminazione delle barriere architettoniche e la garanzia dell’accessibilità, vivibilità, adattabilità degli edifici possa rappresentare, al di là dei casi specifici, un importante valore sociale e una migliore utilizzabilità degli edifici stessi per varie situazione personali e familiari che la società attuale

CNA ritiene che il Bonus 75% Barriere architettoniche sia un’opportunità da cogliere ma con la massima attenzione e prudenza.

 

Beneficiari

Il Bonus 75% “Barriere Architettoniche” può essere utilizzato da persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

I beneficiari possono optare per la detrazione dalle imposte in cinque anni, oppure, ultimo tra i bonus che possiede queste caratteristiche, effettuare la cessione del credito o ricevere il contributo sotto forma di sconto diretto in fattura.

 

Interventi ammessi

L’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Gli interventi si riferiscono a diverse categorie di lavori, che devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 (sull’eliminazione delle barriere architettoniche), a partire da:

– sostituzione di infissi esterni e porte (*si vedano le specifiche sulle caratteristiche dei serramenti al successivo paragrafo)

Inoltre, numerosi interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, compresi nell’ambito di applicazione del suddetto decreto 236, possono essere oggetto del bonus, quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), l’adeguamento di arredi fissi e cucine, il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Si sottolinea che la detrazione spetta sempre a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e che, a tal fine, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Focus sulle caratteristiche specifiche dei serramenti secondo il DM 14/06/1989 n.236

Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.

I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.

Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta.

Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l’esterno.

 

-Infissi esterni (Finestre e porte-finestre)

L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm. 100 e 130; consigliata 115 cm.

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all’esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l’avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l’intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.

Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato e protetto per non causare infortuni.

Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.

 

-Porte

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.

Gli   spazi   antistanti   e   retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.

L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano   del   pavimento.

L’anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

 

Massimali

Il Bonus “Barriere Architettoniche” prevede innanzitutto dei massimali di costo per interventi specifici, riassumibili come segue:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari “funzionalmente autonome”;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per i condomini composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per i condomini composti da più di otto unità immobiliari.

Limiti di costo massimo specifico:

L’agevolazione è assoggettata ai limiti di costo massimo specifico, indicati nell’Allegato A del Decreto 14/2/2022 “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.” Qualora le specifiche dell’intervento non siano ricomprese nell’Allegato A, come per gli altri bonus, si dovrà ricorrere ai prezzari regionali, listini delle Camere di commercio o al prezzario DEI.

 

Documentazione da predisporre e raccomandazione asseverazione

Come evidenziato dalla Circolare 17/E pubblicata il 26 giugno 2023 dall’Agenzia delle Entrate la documentazione da controllare e conservare per usufruire del bonus 75% sugli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, sono:

-Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili

– Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile

– Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta

– In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio

– Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236*

*In merito a quest’ultimo punto, è fondamentale sottolineare come non sia specificato il soggetto che deve rilasciare tale “documentazione”, pertanto si suggerisce di provvedere a far asseverare da un tecnico abilitato la conformità ai requisiti tecnici del Decreto n. 236 dell’intervento.

 

Informazioni e approfondimenti

Per informazioni e approfondimenti le imprese associate a CNA possono rivolgersi al coordinatore dell’Unione Produzione di CNA Toscana Centro Giacomo Buonomini mail: giacomo.buonomini@cnatoscanacentro.it tel. 0573/921422

 

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