L’art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, “Prime indicazioni operative concernenti le modalità di iscrizione nell’ Anagrafe antimafia degli esecutori”, ha demandato a un’apposita Struttura di Missione costituita nell’ambito del Ministero dell’Interno lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica per i lavori, i servizi e le forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni del Centro Italia interessati dai recenti eventi sismici.
Ai fini dell’esercizio di dette attività, il citato art. 30 attribuisce alla medesima Struttura la competenza al rilascio dell’informativa antimafia e l’esecuzione delle relative verifiche, nonché una funzione di coordinamento con competenza esclusiva, in stretto raccordo con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle province interessate dagli stessi eventi sismici.
Stabilisce il comma 6 del cennato articolo 30 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei comuni del “cratere” devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco tenuto dalla cennata Struttura, denominato “Anagrafe antimafia degli esecutori”, successivamente all’espletamento con esito liberatorio delle verifiche di cui gli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto.
Per corrispondere all’esigenza di un’immediata attivazione delle procedure di iscrizione all’Anagrafe è stata predisposta una modalità di caricamento dello specifico modello di domanda di iscrizione, indirizzato alla Struttura di Missione, attraverso l’accesso diretto degli operatori economici interessati ad una specifica piattaforma informatica, elaborata d’intesa con il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, accessibile all’indirizzo web https://anagrafe.sisma2016.gov.it.
Al fine di assicurare una sempre più efficace azione di prevenzione amministrativa a tutela dell’economia legale, si comunica che sul sito della Prefettura di Pistoia www.prefettura.it/pistoia, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” sono riportate le seguenti informazioni:
- normativa di settore
Decreto Legge 189 del 17.10.2016 ed ordinanza Commissario straordinario n. 4 del 17.11.2016 (pubbl. G.U. n. 278 del 28.11.2016);
- istruzioni per l’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori.
La disciplina dettata dall’art. 8 del D.L. 189/2016, volta ad agevolare il rientro dei cittadini nelle unità immobiliari interessate da danni lievi e che quindi necessitano soltanto di “interventi di immediata riparazione”, prevede che l’esecuzione di tali lavori sia obbligatoriamente affidata ad imprese che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe, corredata dall’autocertificazione di cui all’art. 89 del D. Lgs. N. 159/2011 e che siano in possesso del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e della qualificazione ex art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 per i lavori di importo superiore a 150.000 euro.
Si tratta di una norma che deroga al principio generale dettato dall’art. 30 co. VI secondo il quale per la partecipazione, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni del “Cratere sismico”, gli operatori economici devono essere iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori.
Quest’ultima norma richiede, comunque, che ai fini della regolarità della domanda di iscrizione all’Anagrafe, la stessa sia corredata dell’autocertificazione attestante l’assenza di motivi automaticamente ostativi ai fini antimafia.