Requisiti per beneficiare dell’assegno
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro. Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE. I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
1) Frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea
2) Svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
3) Registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
4) Svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore.
Misura e decorrenza dell’assegno
Come anticipato in premessa, l’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:
– Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo
– Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
L’ISEE per la determinazione della condizione economica del nucleo
Con riferimento all’ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell’ISEE minorenni e dell’ISEE minorenni corrente, facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione. Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario.
L’assegno unico e universale “in assenza di ISEE”
Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati auto dichiarati nel modello di domanda. In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
– ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo
– ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE
– Assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 Euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto (50 Euro per i figli minori e 25 Euro per i maggiorenni).
Compatibilità dell’assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità. Riguardo all’integrazione dell’assegno unico sul Reddito di cittadinanza, l’INPS rinvia a un successivo messaggio di approfondimento.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti. La domanda può essere presentata attraverso il Portale web INPS oppure rivolgendosi ai Patronati come Epasa-Itaco CNA
Modalità di erogazione dell’assegno
L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita. L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
a) Accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice IBAN aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA. Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
– Conto corrente bancario
– Conto corrente postale
– Carta di credito o di debito dotata di codice IBAN
– Libretto di risparmio dotato di codice IBAN
b) Consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano
c) Accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace.
Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:
- Il premio alla nascita o per l’adozione del minore
- Il Fondo di sostegno alla natalità.
Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:
- Sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
- Cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili
- Sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia”, dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.
L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
Infine, l’articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell’apportare modifiche al decreto legge, dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022, delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori. È altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.
Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento per la predisposizione della certificazione ISEE è possibile CONTATTARE il Patronato Epasa-Itaco CNA ai seguenti riferimenti:
Gianna Magrini – Tel. 0573 921254 – gianna.magrini@cnatoscanacentro.it
Lia Gallozzi – Tel. 0574 578507 – lia.gallozzi@cnatoscanacentro.it