Come stabilito dall’ 37 del decreto semplificazioni (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76), entro il prossimo 1° ottobre 2020, le società e le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese che non hanno indicato o aggiornato il proprio “domicilio digitale” (già PEC) o la cui PEC è stata cancellata d’ufficio, dovranno comunicare al Registro imprese il proprio domicilio digitale, attivo e univocamente riconducibile all’impresa. Tale comunicazione è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.
Poiché in caso di mancata comunicazione o dell’aggiornamento entro il termine del 1° ottobre 2020, saranno applicate le sanzioni in misura raddoppiata per le società (con riferimento all’articolo 2630 del codice civile) e triplicata per le imprese individuali (con riferimento all’articolo 2194 del codice civile).
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