Per i contribuenti che dal 1 7 2019 devono adempiere al nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi che effettuano operazioni previste dall’art 22 DPR 633 72 per le quali i corrispettivi non sono gestiti da Registratori Telematici (esempio prestazioni eseguite presso le abitazioni di clienti o in locali aperti al pubblico) è necessario
- adempiere al nuovo obbligo utilizzando la procedura web che sarà messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (non ancora disponibile)
- emettere fattura (immediata o differita) ed evitare il nuovo obbligo
Nel caso si adotti l’emissione della fattura immediata:
- al momento dell’ultimazione della prestazione non è necessario rilasciare alcuna documentazione fiscale E’ necessario rilasciare al cliente una documentazione che attesti l’operazione eseguita a fini civilistici. Può essere rilasciata la copia di cortesia dell’eventuale fattura elettronica emessa tramite SDI
- la fattura deve essere emessa con una data scelta dalle parti (se precedente all’incasso del corrispettivo) o con la data dell’incasso (se questo è avvenuto)
- entro 12 giorni dalla data della fattura la fattura deve essere spedita al Sistema di Interscambio Se si tratta di fattura cartacea la data della fattura deve essere la data dell’invio della stessa e la data di effettuazione (data dell’incasso o data precedente) deve essere indicata all’interno della fattura (la fattura deve in ogni caso essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione)
La descrizione da riportare sul documento commerciale ha principalmente la funzione di tutelare i diritti di garanzia. Il documento commerciale nasce infatti con finalità commerciali.
Non esistono quindi regole sulle informazioni da riportare nella descrizione del documento Commerciale. E’ importante che il documento esplichi la funzione di tutelare i diritti di garanzia e nulla vieta di allegare al documento commerciale anche altri documenti.
Solo qualora il documento commerciale dovesse essere usato per legittimare l’emissione di una fattura differita è necessario attenersi alle indicazioni previste per i documenti di trasporto, prevedendo quindi la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni.
A pochi giorni dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, le modalità operative sono fissate dall’articolo 12-quinquies del decreto legge n. 34/2019 (c.d. decreto crescita) che risulta definitivamente approvato dal Senato.
Dalla lettura della norma si evince che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, che per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro è fissato al 1° luglio 2019 e al 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano sanzioni laddove la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Viene, dunque, disciplinato senza applicazione di sanzioni il periodo transitorio relativo all’entrata in vigore del nuovo adempimento di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri che risulta scaglionato in due tempi a seconda dell’ammontare del volume d’affari conseguito.
Dal momento che la norma non parla di memorizzazione, ma solo di trasmissione dei dati, si ritiene che in tale periodo transitorio, restano confermati gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi secondo le attuali modalità operative (attuali registratori di cassa ovvero bollettario madre-figlia). I dati annotati o/e memorizzati giornalmente dovranno essere trasmessi entro il mese successivo all’Agenzia delle Entrate cosi come previsto per il primo semestre di vigenza dell’obbligo. Ovviamente tutti coloro che avessero già acquistato e reso operativo un registratore telematico, potranno inviare i dati più agevolmente attraverso lo stesso registratore telematico.
A regime, invece, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri vanno trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.