Tfr mensile in busta paga. Al via la sperimentazione

 

Dall’1.3.2015 fino al 30.6.2018 i dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, potranno chiedere di incassare mensilmente il Tfr maturando, inclusa la parte eventualmente destinata ai fondi pensione.
Tale importo non sarà soggetto alla tassazione separata normalmente prevista per il Tfr ma a quella ordinaria, dunque con un maggiore carico fiscale.
Le somme corrisposte non rileveranno ai fini del cd. «bonus 80 euro», mentre saranno considerate per le detrazioni e le altre agevolazioni. L’opzione, una volta esercitata, è irrevocabile fino al 30.6.2018.
I datori di lavoro potranno scegliere se pagare direttamente il Tfr maturando oppure accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da un fondo ad hoc istituito presso l’Inps e da quella dello Stato.
Per accedere al prestito le aziende con meno di 50 addetti alle proprie dipendenze dovranno versare al fondo un contributo mensile pari allo 0,2% della retribuzione.

La liquidazione mensile della quota maturanda del TFR è al netto del contributo pari allo 0,5%, ad integrazione della retribuzione ordinaria.

Tale opzione è consentita a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i domestici e quelli del settore agricolo, che abbiano un contratto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro. L’opzione in questione, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30.6.2018.

Sotto il profilo fiscale, la liquidazione del Tfr maturando in busta paga comporta un doppio svantaggio:

1) viene assoggettata a tassazione ordinaria e, pertanto, perde il beneficio della più favorevole, in generale, tassazione separata prevista per il Tfr, ai sensi dell’art. 17, D.P.R. 917/1986 e secondo le modalità del successivo art. 19, co. 1, lett. a), D.P.R. 917/1986 .

In secondo luogo, pur non rilevando ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’art. 13, co. 1-bis, D.P.R. 917/1986 (cd. «bonus 80 euro»), essa viene però considerata ai fini delle detrazioni fiscali e di tutte le altre agevolazioni.

L’anticipazione del Tfr non costituisce, invece, imponibile previdenziale.

Misure compensative a favore dei datori di lavoro

La Legge di Stabilità 2015 estende le misure introdotte dall’art. 10, co. 1, 2 e 3, D.Lgs. 252/2005 , a compensazione degli oneri sostenuti dai datori di lavoro per la destinazione del Tfr ai fondi pensioni o al Fondo Inps, ex art. 1, co. 755, L. 296/2006 , anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito dell’opzione per il Tfr in busta paga.

Nello specifico si tratta:

  • della deducibilità, dal reddito d’impresa, di un importo pari al 4% del Tfr annualmente destinato ai fondi pensione/Fondo Inps, e, dunque, anche di quello erogato in busta paga, aumentato al 6% per le imprese con meno di 50 addetti;

  • dell’esonero dal versamento del contributo pari allo 0,20% al fondo di garanzia, previsto dall’art. 2, L. 29.5.1982, n. 297, nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito ai fondi pensione/fondo Inps/corrisposto in busta paga;

  • della riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di Tfr maturando conferito/liquidato in busta paga, nella misura dello 0,28%.

Le modalità di applicazione delle evidenziate misure compensative, diverse in base alla tipologia di datore di lavoro ed alle modalità di finanziamento dell’anticipo, sono le seguenti:

  • per i datori di lavoro con meno di 50 addetti alle proprie dipendenze che non optino per lo schema di accesso al credito agevolato previsto dall’art. 1, co. 30-32 (si veda il paragrafo successivo) trovano integrale applicazione le misure compensative indicate;

  • anche per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o superiore a 50 trovano applicazione le sopraevidenziate misure compensative;

  • per i datori di lavoro con meno di 50 addetti, i quali optino per il citato schema di accesso al credito, è invece applicabile solo la seconda delle misure compensative indicate. Tali datori di lavoro, inoltre, devono versare al Fondo di garanzia per l’accesso al credito istituito presso l’Inps ai sensi dell’art. 1, co. 32, un contributo mensile pari allo 0,2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione.

Il servizio di consulenza del lavoro resta a disposizione per gli eventuali chiarimenti ed informazioni necessarie.

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