Termini e CondizioniART. 1 - OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini,
contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi.
ART. 2 - FINALITA’
1. La CNA Territoriale Toscana Centro, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, dal
regolamento attuativo e dal Codice Etico, opera per l’affermazione nella società dei valori
che attengono all’impresa, al lavoro, all’economia di mercato, promuovendo forme di
collaborazione finalizzate al perseguimento di obbiettivi di progresso civile e di sviluppo.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in
materia di concessione di patrocini, contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti
terzi, a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per
la relativa concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon
andamento dell’Associazione.
ART. 3 - DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) patrocinio: l’adesione simbolica della CNA Territoriale Toscana Centro ad una iniziativa,
attività o progetto di particolare rilevanza ritenuta meritevole di apprezzamento per le
finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l’Associazione;
b) vantaggio economico: l’attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione,
diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione
temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell’Associazione,
funzionali allo svolgimento dell’iniziativa;
c) contributo: l’erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative,
progetti, rientranti nelle funzioni e nella programmazione dell’Associazione
ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti
fattispecie:
a) forme contributive che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra l’Associazione
e i soggetti convenzionati;
b) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o
beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento
attuativo;
c) forme di sostegno con finalità non compatibili ai principi richiamati all’art. 2 del presente
regolamento
ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI
1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di
contributi, vantaggi economici e del patrocinio:
a) soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, che per notorietà e struttura
sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa realizzata, oltre che
garanzia di coerenza con l’attività prevista dallo statuto. Di norma è accordata preferenza a
soggetti con sede nelle province di Pistoia e Prato.
2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che
costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché per i soli
contributi, i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di Presidente e/o Portavoce
dei diversi livelli territoriali e confederali, componenti di Presidenza Territoriale, membri
di direzione.
3. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi
economici e patrocini.
ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI
ECONOMICI E PATROCINIO
1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività,
iniziative e progetti, di seguito denominati “iniziative”, in relazione ai seguenti criteri:
a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi ed i progetti dell’Associazione;
b) significatività del contributo espresso dall’iniziativa a vantaggio della crescita e della
valorizzazione della comunità locale, dell’immagine del suo territorio, di obbiettivi di
progresso civile e di sviluppo.
2. L’Associazione può concedere il patrocinio ed i vantaggi economici di cui al presente
Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei
seguenti casi:
a) quando gli utili sono devoluti in beneficienza, con l’indicazione esatta delle quote
destinate in beneficienza, dei soggetti beneficiari e dell’impegno a presentare certificazione
dell’avvenuto versamento;
b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere
l’immagine ed il prestigio del territorio
3. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.
Articolo 7 – PATROCINIO
1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento morale concesso dall’Associazione ad una
iniziativa, manifestazione o progetto proposti e realizzati da terzi e può essere oneroso o
non oneroso. Il patrocinio non oneroso viene concesso dal Presidente o dal Vice Presidente
Vicario con comunicazione a ratifica alla Presidenza Territoriale. Il patrocinio oneroso viene
concesso dal Presidente o dal Vice Presidente con parere preventivo della Presidenza
Territoriale.
2. Il patrocinio non oneroso non comporta la concessione di contributi in denaro o dei
benefici previsti dal secondo comma del successivo articolo 8.
Articolo 8 - NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI IN DENARO E DI ALTRI
BENEFICI ECONOMICI
1. Per contributi si intendono le erogazioni in denaro elargite a soggetti pubblici e privati
per l’effettuazione di iniziative, manifestazioni, progetti per gli ambiti individuati dal
presente Regolamento. Se le iniziative, manifestazioni o progetti a cui si eroga il contributo
in denaro hanno il patrocinio, il contributo viene concesso, come previsto dal precedente
articolo 7. In tutti gli altri casi il contributo viene concesso con deliberazione della
Presidenza Territoriale. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo
provvedimento, di norma fino a un massimo del 50% della spesa prevista con un massimale
di € 200 /00.
2. I contributi economici saranno concessi con ordine cronologico, fino al raggiungimento
dell’importo previsto dallo specifico capitolo di spesa del bilancio preventivo annualmente
approvato.
2. Per altri benefici economici si intendono le tariffe a prezzi agevolati; la fruizione gratuita
di prestazioni, servizi o beni mobili; la fruizione temporanea di beni immobili a condizioni
di gratuità o di vantaggio. Tali benefici vengono accordati dal Presidente o dal Vice
Presidente Vicario qualora l’iniziativa, la manifestazione o il progetto abbiano ottenuto il
patrocinio. In tutti gli altri casi vengono concessi con il preventivo parere della Presidenza
Territoriale.
3. Qualora i soggetti richiedano benefici che si configurano come omaggi di rappresentanza
(targhe e coppe, pubblicazioni, ecc.), questi possono essere concessi direttamente dal
Presidente o dal Vice Presidente Vicario - senza necessità di alcun provvedimento specifico
- di concerto con il Direttore Generale.
4. Nel caso che iniziative promosse da soggetti terzi vengano ritenute di particolare
rilevanza sociale o culturale, l'Associazione può accollarsene la copertura fino all’intero
onere economico, acquisendo così la veste di copromotore e assumendole come attività
proprie a tutti gli effetti.
ART. 9 – MODALITA’ DI RICHIESTA
1. La richiesta di patrocinio per iniziative, manifestazioni e progetti di soggetti terzi
ricompresi negli ambiti di cui all’art.2, deve essere presentata tramite l’apposita procedura
online attivabile dal sito web dell’Associazione.
2. Il patrocinio, se non oneroso, deve essere richiesto dal soggetto organizzatore, di norma,
almeno trenta giorni prima della data di effettuazione dell’iniziativa, manifestazione o
progetto ai quali la richiesta si riferisce. Se la domanda di patrocinio include la richiesta di
benefici economici deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della data di
effettuazione dell’iniziativa, manifestazione o progetto ai quali la richiesta si riferisce.
3. La richiesta di contributo in denaro deve essere avanzata da parte del soggetto
richiedente, di norma, almeno 60 giorni prima della data di effettuazione, della
manifestazione, iniziativa o progetto a cui la richiesta si riferisca, tramite l’apposita
procedura online attivabile dal sito web dell’Associazione.
4. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative
analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si
ripetono periodicamente, nell’arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la
durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata
ogni anno.
Articolo 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE
I patrocini, contributi in denaro e gli altri benefici economici di cui al presente Regolamento
vengono concessi sulla base dei seguenti criteri:
a) rispondenza con gli ambiti di intervento di cui all’art. 2 del presente Regolamento nonché
con le finalità istituzionali dell’Associazione;
b) rilevanza sul territorio;
c) rilevanza in considerazione dell’entità dei soggetti fruitori anche in relazione
all’affermazione dei valori di specifica importanza per l’Associazione.
Nel caso in cui la richiesta non venga accolta, la comunicazione del mancato accoglimento
viene effettuata dall’ufficio Segreteria entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
1. I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del
presente Regolamento esclusivamente per l’iniziativa per la quale le medesime sono state
concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell’iniziativa, il
richiedente deve darne tempestiva comunicazione all’Associazione che si riserva di
riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
a) impiegare, nell’espletamento dell’iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale
qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell’iniziativa e dell’utenza;
b) utilizzare come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno
spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e all’utenza e rispondente ad ogni
requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le
responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di
sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
c) qualora la sede dell’attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile
di proprietà o nella disponibilità dell’Associazione lo stesso dovrà essere utilizzato in
conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello
stato in cui è stato messo a disposizione.
4. L’Associazione è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal
mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto
instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non
costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono
tenuti a corrispondere in base alle leggi, ad eccezione di quanto eventualmente previsto
dalla normativa in vigore.
6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero
altresì dall’obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa
vigente.
ART. 12 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO
1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al
presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno dell’Associazione in tutte le
forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura “con il patrocinio della CNA
Territoriale Toscana Centro” o “con il contributo della CNA Territoriale Toscana Centro”.
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso
all’Associazione per la preventiva visione e approvazione.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare esclusivamente il
marchio, rappresentato da simbolo e logotipo, fornito unitamente alla comunicazione della
concessione del patrocinio, limitatamente all’iniziativa patrocinata e secondo le modalità
dettate.
4. Qualora il Patrocinio ed il marchio, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati
impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella
stessa contenute, l’Associazione si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri
interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
ART. 13 - RENDICONTAZIONE
1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare su richiesta dell’Associazione la
rendicontazione dell’iniziativa, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e
in particolare:
a) in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro:
aa) documentazione attestante l’avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.
Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato nella richiesta, il soggetto
beneficiario è escluso permanentemente dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio
disciplinata dal presente regolamento.
b) in caso di vantaggio economico:
ba) rendiconto economico finanziario dell’iniziativa con indicazione delle voci di entrata e
di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
bb) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione
dell’avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari. Qualora la documentazione
non pervenga nel termine indicato nella richiesta, il soggetto beneficiario è escluso
permanentemente dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente
regolamento.
c) in caso di contributo:
ca) relazione illustrativa dell’attività svolta;
cb) rendiconto economico dell’attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le
sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa
documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell’attività per la quale è
concesso il contributo.
Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato nella richiesta, il soggetto
beneficiario è escluso permanentemente dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio
disciplinata dal presente regolamento.
3. Qualora l’Associazione risulti creditrice nei confronti del soggetto beneficiario per le
quote associative o qualsiasi servizio prestato, l’erogazione del contributo è sospesa fino
all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso.